Nella Sentenza n. 16076 del 14 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini Ici, l’immobile che sia stato iscritto nel Catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9, del Dl. n. 557/93, non è soggetto all’Imposta, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 504/92, come interpretato dall’art. 23, comma 1-bis, del Dl. n. 207/08.
Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretende l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, in caso contrario il fabbricato resterà assoggettato ad Ici. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento Ici del fabbricato.
Infine, i Giudici di legittimità hanno specificato che, nell’applicare il principio sopra enunciato, deve essere escluso che i fabbricati di pertinenza siano automaticamente da ritenersi rurali, e dunque esclusidal campo di applicazione dell’Ici.