Ici: l’esenzione non spetta per gli immobili ecclesiastici destinati ad attività alberghiera ed assistenza di pellegrini

Nella Sentenza n. 18821 del 28 luglio 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/92, è prevista a condizione che gli immobili, appartenenti ai soggetti di cui all’art. 87 (ora 73), comma 1, lett. c), del Dpr. n. 917/86, siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività ivi contemplate, tra le quali quelle indicate dall’art. 16, lett. a), della Legge n. 222/85: attività di religione o di culto, cioè dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana.

Pertanto, l’esenzione non spetta laddove un immobile, appartenente ad un Ente religioso, sia destinato ad attività alberghiera all’assistenza di pellegrini. In sostanza, il beneficio dell’esenzione dall’Imposta non spetta in relazione agli immobili appartenenti ad un Ente ecclesiastico che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali.