Ici: l’immobile in comodato alle Università statali non è esente

Ici: l’immobile in comodato alle Università statali non è esente

Nell’Ordinanza n. 28299 del 4 novembre 2019 della Corte di Cassazione, una Regione propone ricorso avverso l’avviso di accertamento Ici su un immobile di proprietà della Regione concesso in comodato gratuito ad una Università. La Suprema Corte osserva che l’art. 1 del Dlgs. n. 504/1992 stabilisce che “presupposto dell’Imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”. Il contratto di comodato, disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti del Codice civile, produce effetti obbligatori e non reali e il comodatario è titolare di un diritto personale di godimento e non di un diritto di proprietà. Si tratta per lo più di un rapporto di cortesia che quindi non genera alcun particolare vincolo giuridico. Difatti, il comodatario è un semplice detentore del bene mobile o immobile. Pertanto, è il proprietario del terreno, quale possessore sia pure mediato, tenuto al pagamento dell’Imposta e non il comodatario, mero detentore della cosa comodata. Inoltre, non trova applicazione alla fattispecie l’art. 7, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 504/1992, che ha introdotto un’esenzione specifica dall’Ici per gli immobili posseduti da una serie di Enti pubblici e soggetti giuridici a condizione che utilizzino gli immobili destinandoli ad attività esclusivamente istituzionali – attività assistenziali, previdenziali, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), della Legge n. 222/1985 – essendo correlata l’esenzione medesima all’esercizio, effettivo e concreto, nell’immobile di una delle attività indicate, sia esso immobile destinato o meno, in astratto, anche ad altro e diverso scopo. Poiché la previsione normativa ha natura speciale e derogatoria della norma generale, ed è perciò di stretta interpretazione, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall’art. 14 delle disposizioni preliminari del Codice civile. L’esenzione dall’Imposta prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal Legislatore ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Nella fattispecie, anche se il possesso dell’immobile è in capo al ricorrente, l’esercizio delle attività didattiche è compiuta da altro soggetto (il comodatario) e manca quindi il requisito dello svolgimento dell’attività esente direttamente da parte dello stesso, ai fini della esenzione Ici. Nel caso di immobile dato in comodato, infatti, non rileva l’utilizzo che ne fa il comodatario, non soggetto Ici, mentre il proprietario-possessore è obbligato al pagamento dell’Ici senza avere diritto ad usufruire della relativa esenzione, per attività in ipotesi esenti, ma svolte dal comodatario. Infine, i Giudici di legittimità precisano che alle Università statali, dopo la riforma introdotta dalla Legge n. 168/1989, non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quella di Enti pubblici autonomi.


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