Nell’Ordinanza n. 10520 del 15 aprile 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità hanno affermato che il valore probatorio delle Delibere di Giunta con cui, ai fini Ici, viene individuato il valore medio di mercato di zone omogenee è idoneo a dimostrare la fondatezza della pretesa tributaria. Né l’accertamento può essere superato da accordi di adesione relativi ad altri immobili e annualità.
Il caso
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza in questione, ha chiarito i presupposti per procedere ad accertamenti presuntivi immobiliari ai fini Ici/Imu.
Nel caso di specie, la Società contribuente proponeva ricorso per Cassazione avverso la Sentenza con cui la Commissione tributaria regionale ne aveva respinto l’appello, confermando la Sentenza in primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto avverso avviso di accertamento Ici anno 2008.
Con il primo motivo di ricorso, la Società denunciava la nullità della Sentenza per motivazione apparente, lamentando che, al fine di giustificare la fondatezza dell’atto impositivo impugnato e la rettifica di maggior valore, i Giudici di appello si erano limitati ad affermare che la “Delibera integra fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dalla P.A. al Giudicante e, dunque utilizzabili in via retroattiva quali indici di valutazione”, mentre “la perizia estimativa dell’appellante (…) non persuade”, rivestendo “soltanto valore indiziario al pari di ogni documento promanante da terzi, il cui apprezzamento è demandato alla valutazione discrezionale del Giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenerne conto, atteso che essa è priva di efficacia probatoria anche rispetto ai fatti che il consulente asserisce di avere accertato”.
Da ciò, secondo la Ctr, discendeva che nessun idoneo elemento probatorio era stato addotto dalla società appellante, al fine di superare i valori di comparazione riportati dal Comune.
Con ulteriore motivo di ricorso la società lamentava poi che la Ctr aveva fatto malgoverno delle disposizioni di cui agli artt. 2697, 2727 e 2729 del Cc., ed all’art. 62 del Dlgs. n. 546/1992, “confermando la maggior pretesa erariale sulla base di un’unica presunzione semplice [ossia la Delibera comunale del 2007], del tutto sprovvista di ulteriori elementi con essa concordanti, oltreché priva dei requisiti di gravità e di precisione”.
Infine, la ricorrente censurava la Sentenza per avere la Ctr leso il suo diritto alla stabilità del valore venale definito in accertamento con adesione, ritenendo didisattendere la valutazione già stabilita con atto di accertamento con adesione sulla base di fatti noti all’Ente Locale al momento della stipula dell’accordo.
La decisione
Secondo la Suprema Corte il ricorso era infondato.
Quanto al primo motivo di censura, evidenziano i Giudici di legittimità, la Ctr aveva in realtà espresso una ben identificabile ratio focalizzata sulle specifiche contestazioni mosse al valore probatorio della delibera comunale con cui era stato individuato il valore medio di mercato di zone omogenee tra di loro.
La motivazione quindi non era affatto apparente. Ugualmente infondato era poi il secondo motivo di ricorso.
Come evidenzia la Corte, l’avviso d’accertamento, relativamente alla determinazione dei valori minimi di mercato delle aree edificabili (tra cui quelle in oggetto), faceva infatti riferimento alle Delibere giuntali, che sono atti generali e conoscibili da parte del contribuente, mentre gli elementi che il contribuente aveva prospettato e che non erano stati accolti nella sentenza impugnata, ritenendo il Giudice di appello che la stima della base imponibile fosse astratta e slegata dalle peculiarità dell’area, non erano sufficienti ad assolvere l’onere probatorio del contribuente, laddove d’altro canto la Delibera comunale di valutazione omogenea delle diverse aree del territorio comunale aveva sicuramente un valore probatorio presuntivo idoneo ad assolvere l’onere dell’Ente Locale.
La Sentenza impugnata risultava quindi conforme ai Principi di diritto enunciati in sede di legittimità, avendo la Ctr ritenuto che la perizia di parte non fosse persuasiva, rivestendo unicamente valore indiziario, non sufficiente a ribaltare l’impianto probatorio fornito dal Comune.
Né era possibile porre, in sede di Cassazione, il tema della valutazione del materiale probatorio, trattandosi di questione di stretto merito.
Anche il terzo motivo di impugnazione era infine infondato, dovendosi tra l’altro rilevare che il contenuto dell’accordo escludeva i beni e le annualità oggetto del giudizio, contenendo l’espressa riserva per il Comune di emettere atti di accertamento per gli immobili e le annualità escluse dall’accordo.
Osservazioni
Partendo proprio da tale ultima questione, è opportuno evidenziare che, se è vero che il perfezionamento dell’accordo di adesione osta alla sua impugnazione, attesa l’intangibilità dell’accertamento definito con adesione, è altresì vero che tale intangibilità non riguarda le Imposte dovute su immobili che non hanno costituito oggetto dell’avviso di accertamento e dunque dell’accordo.
L’Imposta comunale non è una Imposta sulla massa patrimoniale, in quanto le obbligazioni tributarie riguardano ciascun immobile. E dunque non è escluso il potere dell’Ente comunale di effettuare ulteriori accertamenti, relativi ad altre annualità o ad altri immobili non dichiarati.
Quanto all’onere probatorio delle parti e alla valutazione degli elementi addotti in ordine al valore dell’immobile, giova sottolineare che, in via di principio, l’adozione di Delibere consiliari su criteri di valutazione delle aree fabbricabili rientra nell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta al Consiglio comunale (soggetta a controllo preventivo di legittimità da parte del Mef, a rigorose forme di pubblicità, nonché a termini dilatori di efficacia delle disposizioni emanate), al fine di produrre l’effetto – valevole erga omnes e dunque anche nei confronti della stessa Amministrazione locale – di limitare il potere di accertamento del Comune qualora l’Imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
Ciò per realizzare l’obiettivo di ridurre l’insorgenza del contenzioso e di fornire ai contribuenti, in attuazione dei principi di trasparenza e semplificazione contemplati dall’art. 6, commi 3 e 4, dello “Statuto del contribuente”, uno strumento previsionale utile per la determinazione della base imponibile da adottare nella liquidazione del Tributo locale.
Il ricorso alla forza di fonte normativa secondaria, che con tutta evidenza ha lo scopo di rendere possibile una trasparente prevedibilità delle base imponibile, fa sì che venga conseguentemente autolimitata l’attività di accertamento dell’Ente Locale, laddove l’atto normativo regolamentare emanato dal Consiglio ha forza innovativa dell’ordinamento giuridico e la operata predeterminazione dei valori ha capacità conformativa della successiva azione amministrativa.
Allo stesso tempo, tali determinazioni assumono senz’altro però anche un idoneo valore presuntivo, per superare il quale il contribuente dovrà opporre un altrettanto valido strumento probatorio.
di Giovambattista Palumbo