Ici: per le rendite catastali attribuite a partire dal 1° gennaio 2000 la notifica rappresenta un elemento costitutivo della loro efficacia

Nella Sentenza n. 22789 del 28 settembre 2017 della Corte di Cassazione, la questione controversa in esame riguarda un Comune che aveva contestato ad una contribuente l’omesso versamento dell’Ici relativo all’anno 2007 in relazione alla maggiore rendita catastale attribuita all’unità immobiliare oggetto di accertamento.

La Suprema Corte ha annullato l’accertamento comunale. Nello specifico, i Giudici di legittimità rilevano che l’art. 74, comma 1, della Legge n. 342/00 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, le rendite catastali hanno efficacia solo a decorrere dalla loro notificazione. Poi, la materia disciplinata nei successivi commi si riferisce alla regolamentazione del periodo transitorio, riferito alle rendite in atti al 31 dicembre 1999 e non ancora notificate. Solo relativamente a tali rendite è consentito ai Comuni di provvedere direttamente alla loro notifica per mezzo della trasmissione degli avvisi di accertamento Ici. Dunque, la Suprema Corte chiarisce che l’atto impositivo del Comune svolge una duplice funzione, di accertamento tributario e di notifica della rendita catastale. In conclusione, per le rendite catastali attribuite a partire dal 1° gennaio 2000 la notifica rappresenta un elemento costitutivo della loro efficacia; in assenza di notifica, l’accertamento emesso dal Comune ai fini Ici è nullo.