Ici: provvedimento di modifica della rendita catastale

by Redazione | 08/06/2018 16:14

Nell’Ordinanza n. 4971 del 2 marzo 2018 della Corte di Cassazione, un Comune notificava ad una Società un avviso di accertamento Ici relativamente agli anni 2003 e 2004.

La Suprema Corte rileva che, come già espresso in proprie precedenti Sentenze in tema di Ici, l’art. 74 della Legge n. 342/00, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell’Agenzia del Territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione; ciò non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita.

In definitiva, la notificazione della rendita attribuita, costituisce il presupposto (oltre che per l’impugnazione da parte del contribuente) per l’utilizzo della stessa da parte dell’Amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell’Ici. Ciò con riguardo anche alle annualità pregresse (ed a maggior ragione per quella ancora in corso al momento della notificazione) in ordine alle quali la posizione Ici non risulti essere stata definita proprio in attesa dell’attribuzione della rendita notificata.

In tema di Ici, ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il 1° gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell’immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile a norma dell’art. 74 della Legge n. 342/00 anche con riferimento ai periodi d’imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione. Infatti, il Legislatore, stabilendo con il citato art. 74 che dal 1° gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’Amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale, coincidente con la notificazione dell’atto, con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.

Dunque, in base a quanto sopra, i Giudici di legittimità rilevano che “la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in Catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall’epoca di notificazione o di definitiva attribuzione”, e ciò in quanto gli atti attributivi della rendita sono privi di forza costitutiva ma hanno funzione meramente accertativa della concreta situazione catastale dell’immobile.

Nel caso di specie, il contribuente non ha provveduto ad impugnare la nuova rendita attribuita dall’Agenzia del Territorio, dolendosi il predetto dell’omessa notifica della rendita al solo fine di ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione comunale. Con la conseguenza che l’attribuzione della rendita catastale è divenuta definitiva.

di Carolina Vallini

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