Ici: tassazione area destinata a Parcheggio pubblico

Nella Sentenza n. 10669 del 4 maggio 2018 della Corte di Cassazione, viene impugnato un avviso di accertamento emesso da un Comune per Ici, anno di imposta 2006, riferito ad un terreno di cui il contribuente era proprietario per una quota del 50% che, con Delibera del Consiglio provinciale, era stato destinato a Parcheggio pubblico. Il ricorrente lamenta l’inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento e la non assoggettabilità del terreno all’Imposta Ici per difetto di edificabilità, oltre al difetto di motivazione.
La Suprema Corte chiarisce che l’art. 1 del Dlgs. n. 504/92, in nessun modo ricollega il presupposto dell’Imposta all’idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo rilievo il valore dell’immobile, ai sensi del successivo art. 5, ai soli fini della determinazione della base imponibile e quindi della concreta misura dell’Imposta. Con la conseguenza che deve escludersi che un’area edificabile soggetta ad un vincolo urbanistico che la destini all’espropriazione sia per ciò esente dall’Imposta. Tale conclusione riceve conferma dalla disciplina dettata dall’art. 16, comma 2, del citato Dlgs. n. 504/92, abrogato a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi degli artt. 58, comma 1, e 59 del Dpr. n. 327/01, modificati dal Dlgs. n. 302/02, e dall’art. 37, comma 8, del menzionato Dpr. n. 327/01, i quali mirano a ritemprare il proprietario del pregiudizio a lui derivante nel caso in cui l’Imposta versata nei 5 anni precedenti all’espropriazione, conteggiata sul valore venale del bene, sia superiore a quella che sarebbe risultata se fosse stata calcolata sull’indennità di espropriazione effettivamente corrisposta. Tale principio è desumibile anche nella Sentenza n. 19041/16 della Corte di Cassazione, in tema di espropriazione, laddove si è ritenuto che, “in tema di Ici, l’occupazione temporanea d’urgenza di un terreno da parte della Pubblica Amministrazione non priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga il Decreto di esproprio (o comunque l’ablazione) del Fondo, sicché egli resta soggetto passivo di imposta ancorché l’immobile sia detenuto dall’occupante”.
Inoltre, i Giudici di legittimità chiariscono che l’inclusione di un’area in una zona destinata dal Piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico (nella specie, parcheggio pubblico), se pure assume rilievo nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, non ne esclude l’oggettivo carattere edificabile exart. 2, del Dlgs. n. 504/92, atteso che i vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel Piano regolatore, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l’originaria natura edificabile.
Infine, i Giudici di legittimità aggiungono che deve negarsi, ai fini Ici, la natura inedificabile dell’area compresa in una zona destinata dal Prg a “Parcheggio pubblico”, la quale, per i principi espressi, non può ritenersi esente da Imposta.
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