Ici: trattamento delle pertinenze

Nell’Ordinanza n. 10232 del 27 aprile 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità hanno chiarito quali sono i presupposti di tassazione, ai fini Ici, delle pertinenze. In particolare, l’esclusione dell’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dall’art. 2, del Dlgs. n. 504/92, si fonda sull’accertamento rigoroso dei presupposti di cui all’art. 817 del Cc., desumibili da concreti segni, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio o ad ornamento del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione, senza radicale trasformazione.

La prova della destinazione del terreno a pertinenza deve essere fornita dal contribuente.

Il caso

Nel caso di specie, il contribuente riceveva dal Comune, in qualità di usufruttuario di un terreno circostante la propria abitazione, 5 avvisi di accertamento aventi ad oggetto l’omessa dichiarazione, l’omesso versamento (e relative sanzioni) dell’Ici per gli anni di imposta 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.

Il contribuente proponeva quindi ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale, sostenendo in via principale la natura di pertinenza del terreno rispetto all’abitazione e in via subordinata l’eccessiva valutazione data allo stesso ai fini impositivi.

Il Comune si costituiva rilevando la non pertinenzialità del terreno.

La Ctp annullava gli avvisi di accertamento, accogliendo il ricorso, ed affermando che dalla documentazione prodotta emergeva trattarsi di pertinenza dell’abitazione.

Su appello dell’Ente locale, la Commissione tributaria regionale accoglieva invece le tesi del Comune, ritenendo che il terreno in questione dovesse essere assoggettato ad Ici, in quanto la sua utilizzazione edilizia sarebbe stata agevolmente realizzabile, sia perché qualificato da un punto di vista urbanistico come “Zona B3 edificabile di completamento”, e sia perché, da un punto di vista fattuale, circondato semplicemente da un cordolo di cemento sul quale si elevava una rete metallica.

Il contribuente proponeva infine ricorso per Cassazione, deducendo, tra le altre, violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 504/92, dovendo a suo avviso il terreno in questione essere qualificato come pertinenza e quindi non essendo assoggettabile ad Ici, e carenza assoluta di motivazione e omessa valutazione di fatti pacifici della controversia.

La decisione

Secondo la Suprema Corte, il ricorso era infondato.

Evidenziano i Giudici di legittimità che l’esclusione dell’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dall’art. 2, del Dlgs. n. 504/92, si fonda sull’accertamento rigoroso dei presupposti di cui all’art. 817 del Cc., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio o ad ornamento del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione, senza radicale trasformazione, poiché, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario, al mero fine di godere dell’esenzione, creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare[1].

La prova, fondata sull’accertamento rigoroso della destinazione del terreno a pertinenza dell’abitazione principale deve, in quanto avente ad oggetto un’esenzione da un’Imposta altrimenti dovuta, essere fornita dal contribuente[2].

Inoltre, non solo la prova dell’asservimento pertinenziale grava sul contribuente, ma la stessa prova deve essere valutata con maggior rigore rispetto a quella richiesta nei rapporti di tipo privatistico, in quanto occorre evitare il rischio che essa abbia l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite[3].

Evidenzia infine la Cassazione che, al contribuente che non abbia evidenziato nella denuncia l’esistenza di una pertinenza, non è neppure consentito contestare l’atto con cui l’area (asseritamente) pertinenziale viene tassata, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità[4].

Osservazioni

Pur dovendosi richiamare il principio secondo cui il trattamento fiscale delle porzioni immobiliari asservite ad immobile principale rende irrilevante il regime di edificabilità eventualmente attribuito dallo strumento urbanistico, la natura pertinenziale deve comunque essere convalidata mediante la verifica, in concreto, dei presupposti, oggettivi e soggettivi, posti dalla norma ordinaria[5].

Detta verifica deve essere effettuata sulla base di elementi di fatto, che possono essere anche quelli catastali, solo però se, unitamente ad altri elementi, rafforzativi del rapporto di asservimento, e tali da dimostrare in particolare che l’area costituisca parte integrante del fabbricato.

La prova dell’asservimento pertinenziale grava comunque sul contribuente, senza dimenticare in ogni caso che, come già espresso dalla stessa Cassazione con la Sentenza n. 19638/09, attesa l’unicità del complesso comprendente il fabbricato ed il terreno, non è possibile ascriversi a quest’ultimo un diverso valore sulla base dell’astratta edificabilità.

Laddove pertanto il Comune intenda discostarsi dalla rendita catastale contestandola, dovrà, al pari del contribuente, provvedere ad una modifica del classamento, motivando le ragioni per le quali ad un terreno facente parte di un complesso unico comprendente anche il relativo fabbricato debba essere attribuito un diverso valore sulla base dell’astratta edificabilità.

In tema di Ici, in conclusione, è esclusa l’autonoma tassabilità di un’area pertinenziale ad un fabbricato ove ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all’art. 817 del Cc., restando irrilevante il regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico all’area pertinenziale nella ricorrenza di un effettivo asservimento della stessa all’immobile principale[6].

L’art. 2, del Dlgs. n. 504/92, che esclude l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda infatti l’attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un’altra[7].

[1] Cfr. Ordinanza Corte di Cassazione 23 giugno 2017, n. 15668.

[2] Cfr. Ordinanza Corte di Cassazione 3 maggio 2017, n. 10760.

[3] Cfr. Sentenza Corte di Cassazione 21 settembre 2016, n. 18470.

[4] Cfr. Sentenze Corte di Cassazione nn. 13017/12 e 11639/09.

[5] Cfr. Ordinanza Corte di Cassazione n. 14117/17.

[6] Cfr. Ordinanza Corte di Cassazione n. 1390/16.

[7] Cfr. Sentenza Corte di Cassazione n. 26077/2015.

di Giovambattista Palumbo

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