Nella Sentenza n. 4336 del 4 marzo 2015della Corte di Cassazione, la disposizione di cui all’art. 74, comma 1, della Legge n. 342/00, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.
Secondo la Suprema Corte, la norma citata deve essere interpretata nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’Ici, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta
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