Il Patto di stabilità interno 2014: le novità introdotte dalla Legge di stabilità

Premessa

La Legge di stabilità 2014 apporta una serie di correttivi alla disciplina del Patto di stabilità interno contenuta nella Legge n. 183/11.

Innanzi tutto restano confermati i capisaldi del saldo finanziario di competenza mista e dell’assoggettamento al Patto di tutti i Comuni con più di 1.000 abitanti; al riguardo la popolazione da prendere a riferimento per l’assoggettamento ai vincoli è quella anagrafica e non quella censuaria.

Vengono aggiornate le annualità di riferimento per il calcolo dell’obiettivo programmatico (che passa al triennio 2009/2011, invece che 2007/2009) e le percentuali da applicare sulla media della spesa corrente: per i Comuni 15,07% per gli anni 2014-2015 e 15,62% per il biennio successivo; mentre le Province dovranno calcolare la percentuale del 20,25 negli anni 2014-2015 e 21,05 nel biennio successivo.

I Comuni con popolazione maggiore di 5.000 abitanti continueranno a sterilizzare il taglio dei trasferimenti operato dall’art. 14, del Dl. n. 78/10.

Per il solo anno 2014 è stata inoltre inserita una clausola di salvaguardia per evitare che il nuovo obiettivo programmatico comporti effetti peggiorativi superiori al 15% rispetto all’importo risultante dalla normativa precedente. Il valore dell’obiettivo da rispettare dovrà, quindi, essere definito con Dm. Mef entro il 31 gennaio 2014.

Sul fronte delle novità utili ad allentare la morsa del Patto di stabilità arriva un bonus di Euro 850 milioni per i Comuni (di cui 10 riservati ai Comuni della provincia di Olbia colpiti dall’alluvione) e di Euro 150 milioni per le Province.

L’allentamento è distribuito a ciascun Ente in proporzione alla dimensione dell’obiettivo ed è utilizzato esclusivamente per i pagamenti di investimenti da sostenere nel primo semestre del 2014 (i relativi dati vanno trasmessi in sede di monitoraggio semestrale).

I debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili maturati a fine 2012 da Comuni, Province e Regioni potranno beneficiare di spazi aggiuntivi fino a ulteriori Euro 500 milioni. Per beneficiare dell’esclusione occorrerà chiedere spazi finanziari via web entro il 14 febbraio 2014; il Ministero dell’Economia entro il 28 febbraio 2014 distribuirà le somme in modo proporzionale. La sanzione pecuniaria amministrativa nei confronti degli Enti che non chiedono spazi finanziari senza giustificato motivo o che non li utilizzano entro l’anno per almeno il 90%, è estesa anche all’Organo di revisione, il quale, nell’ipotesi di ritardata o mancata segnalazione, nei casi i cui sia accertata la responsabilità, sarà soggetto alla sanzione pari a due mensilità del trattamento retributivo.

Vengono inoltre sterilizzati gli effetti negativi sui Comuni capofila, grazie al corrispondente spostamento della manovra sui Comuni associati non capofila. Entro il 15 marzo gli Enti comunicano i dati all’Anci, che entro il successivo 30 marzo li trasmetterà al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nel 2014 resta cancellata la virtuosità; in questo anno solo i Comuni che parteciperanno alla sperimentazione dell’armonizzazione contabile ex art. 36 del Dlgs. n. 118/11 potranno confidare nel premio della riduzione dell’obiettivo fino al suo azzeramento.

Enti soggetti al Patto di stabilità interno

A decorrere dal 2013 sono assoggettati al Patto di stabilità interno, oltre le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, come disposto dal comma 1, dell’art. 31, della Legge n. 183/11.

La determinazione della popolazione di riferimento viene effettuata sulla base del criterio previsto dall’art. 156 Tuel, ossia considerando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento, secondo i dati Istat.

Enti di nuova istituzione

Gli Enti Locali istituiti a decorrere dall’anno 2011 sono soggetti alla disciplina del Patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Ai fini della determinazione dell’obiettivo programmatico, tali Enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell’anno successivo a quello dell’istituzione.

Gli Enti istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell’anno 2011.

Calcolo dell’obiettivo programmatico.

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, per l’anno 2012, registrata negli anni 2007-2009, per l’anno 2013, e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

a) per le Province le percentuali sono pari a 16,5% per l’anno 2012, a 18,8% per l’anno 2013, a 19,25% per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05% per gli anni 2016 e 2017;

b) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6% per l’anno 2012, a 14,8% per l’anno 2013, a 14,07% per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62% per gli anni 2016 e 2017;

c) per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0% per l’anno 2013, a 14,07% per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62% per gli anni 2016 e 2017.

In deroga a quanto disposto sopra, per l’anno 2013, le percentuali da applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, sono pari, per le Province a 19,61%, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a 15,61% e per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 12,81%.

Per l’anno 2014 l’obiettivo di saldo finanziario dei Comuni è rideterminato, fermo restando l’obiettivo complessivo di comparto, con Dm. del Mef da emanare d’intesa con la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto Decreto deve garantire che per nessun Comune realizzi un peggioramento superiore al 15% rispetto all’obiettivo di saldo finanziario 2014, calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente.

Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli Enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore come sopra individuato diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell’art. 14 del Dl. n. 78/10, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/10.

Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni dell’art. 20, commi 2, 2-bis e 3, del Dl. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., sono sospese.

Per l’anno 2014, le Province ed i Comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all’art. 36, del Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118, applicano le percentuali come rideterminate con Dm. Mef. Per i restanti anni, le Province ed i Comuni che, in esito a quanto previsto dall’art. 20, comma 2, del Dl. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le percentuali come rideterminate con Dm. Interno da emanare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, in attuazione dell’art. 20, comma 2, del Dl. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.

Le percentuali di cui ai periodi precedenti non possono essere superiori:

a) per le Province, a 16,9% per l’anno 2012, a 19,8% per l’anno 2013, a 20,25% per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05% per gli anni 2016 e 2017;

b) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0% per l’anno 2012, a 15,8% per l’anno 2013, a 15,07% per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62% per gli anni 2016 e 2017;

c) per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, a 13% per l’anno 2013, a 15,07% per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62% per gli anni 2016 e 2017.

Gli Enti in sperimentazione contabile

Per l’anno 2014, il saldo obiettivo del Patto di stabilità interno per gli Enti in sperimentazione di cui all’art. 36, del Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118, è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dal comparto e, comunque, non oltre un saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica agli Enti Locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell’art. 5, del Dpcm. 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304, del 31 dicembre 2011.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto si provvede con le risorse finanziarie derivanti dagli Enti Locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo, per Euro 120 milioni, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’art. 6, comma 2, del Dl. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2008, n. 189, e s.m.i.. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri Decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli Enti capofila

Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul Patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei Comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei Comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani comunica al Mef, mediante il sistema webhttp://Pattostabilitainterno. tesoro.it” della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun Comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti Comuni entro il 15 marzo di ciascun anno.

Spazi finanziari per l’esercizio 2014

Per l’anno 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di Euro 1.000 milioni, di cui Euro 850 milioni ai Comuni e Euro 150 milioni alle Province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle Province e dai Comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli Enti Locali è assegnato a ciascun Ente uno spazio finanziario in proporzione all’obiettivo di saldo finanziario determinato fino a concorrenza del predetto importo. Gli Enti Locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell’anno 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19, art. 31, Legge n. 183/11, entro il termine perentorio ivi previsto.

Comunicazione dell’obiettivo.

Le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al Patto di stabilità interno trasmettono al Mef, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno, con le modalità ed i prospetti definiti con Decreto ministeriale.

La mancata trasmissione via web (http://Pattostabilitainterno.tesoro.it)degli obiettivi programmatici, entro 45 giorni dalla pubblicazione del predetto Decreto Mef sulla Gazzetta Ufficiale, costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno.

Esclusioni dal saldo valido ai fini degli obiettivi del Patto di stabilità

Risorse connesse con la dichiarazione di stato d’emergenza

Come per gli anni scorsi, il comma 7, dell’art. 31, della Legge n. 183/11, ripropone l’esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di Dichiarazione dello stato di emergenza.

L’esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

Eventi calamitosi

Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai Comuni e dalla Provincie in relazione ad eventi calamitosi, in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo Stato di emergenza e che risultano effettuate nell’esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei 2 esercizi successivi, sono escluse, con Legge dal saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno.

Risorse provenienti dall’Unione Europea

Il comma 10, dell’art. 31, della Legge n. 183/11, esclude dal saldo finanziario in termini di competenza mista, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione Europea (intendendo tali quelle che provengono dall’Unione Europea per il tramite dello Stato, della Regione o della Provincia), nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni. L’esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune.

La ratio dell’esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli Enti Locali per realizzare interventi finanziati con fondi Ue risiede nella necessità di non ritardare l’attuazione di interventi realizzati in compartecipazione con l’Unione Europea, tenuto conto che si tratta di importi che vengono poi rimborsati dall’Ue all’Italia, previa rendicontazione.

Ne consegue, quindi, che non sono escluse dal Patto di stabilità interno, ai sensi del citato comma 10, le spese finanziate con risorse provenienti da prestiti accordati dalle Istituzioni comunitarie che, dovendo essere restituite all’Ue, devono essere considerate a tutti gli effetti risorse nazionali.

La valutazione specifica nel merito delle risorse assegnate rimane di competenza dell’Ente beneficiario, sulla base degli atti di assegnazione delle risorse stesse e delle relative spese, nonché sulla base delle informazioni fornite dall’Ente che assegna le risorse stesse.

L’esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese connesse alla realizzazione di un progetto cofinanziato dall’Unione Europea opera nei limiti delle risorse comunitarie effettivamente trasferite in favore dell’Ente Locale per la sua realizzazione e non riguarda, pertanto, le altre spese comunque sostenute dall’Ente per la realizzazione dello stesso progetto e non coperte dai fondi Ue.

L’esclusione delle spese, infine, opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore all’ammontare delle corrispondenti risorse assegnate e purché relativa ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e incassate per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008.

In proposito si precisa che l’esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e, quindi, indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In altri termini, le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa. In particolare, le risorse in parola sono escluse dai saldi finanziari per un importo pari all’accertamento (per la parte corrente) o all’incasso (per la parte in conto capitale) avvenuto nell’anno di riferimento. Circa le spese connesse con le suddette risorse, si rappresenta che queste sono escluse nei limiti complessivi delle risorse accertate/incassate e nell’anno in cui avviene il relativo impegno/pagamento. Ne consegue che tali spese sono escluse anche in anni diversi da quello dell’effettiva assegnazione delle corrispondenti risorse dell’Unione Europea.

Qualora l’Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 10, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del Patto di stabilità interno relativo all’anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell’anno successivo, se la comunicazione è effettuata nell’ultimo quadrimestre (comma 11, art. 31, Legge n. 183/11).

Qualora un Ente non abbia escluso dal saldo finanziario in termini di competenza mista le risorse provenienti dall’Unione Europea nell’anno del loro effettivo accertamento/incasso, non può escludere successivamente le correlate spese nell’anno del loro effettivo impegno/pagamento. Infatti, la mancata esclusione dal saldo di tali entrate è da ritenersi assimilabile all’ipotesi in cui l’Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell’attuazione del richiamato art. 31, comma 10, con conseguente inclusione dei pagamenti non riconosciuti tra le spese del Patto di stabilità interno relativo all’anno in cui è stato comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell’anno successivo se la comunicazione è effettuata nell’ultimo quadrimestre. Tale precisazione si rende necessaria al fine di non alterare i saldi di finanza pubblica.

Risorse connesse al Piano generale di censimento

Il comma 12, dell’art. 31, della Legge n. 183/11, prevede l’esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del Patto delle eventuali risorse residue trasferite dall’Istat e delle eventuali spese residue per la progettazione e l’esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall’Istat a favore degli Enti Locali individuati dal Piano generale di censimento, di cui al comma 2 dell’art. 50, del Dl. 31 maggio 2010, n. 78, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie. Le spese sostenute dagli Enti per il censimento, ed interamente rimborsate dall’Istat, vanno considerate in entrata come un trasferimento e, quindi, codificate con il Codice Siope 2599 “Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico”.

Per quanto concerne le spese, le medesime vanno codificate secondo la loro collocazione in bilancio che tiene conto ovviamente della loro natura.

Trattandosi di spese strettamente connesse e finalizzate alle operazioni di censimento, si segnala che tali non possono ritenersi le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad acquisti di beni durevoli la cui pluriennale utilità va oltre il periodo di realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti.

Le disposizioni in questione si applicano anche agli Enti Locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell’agricoltura di cui al numero Istat SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lett. a), del citato art. 50, del Dl. 31 maggio 2010, n. 78.

Altre esclusioni

a) Risorse connesse all’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola per l’Europa di Parma

b) Federalismo demaniale

Il comma 15, dell’art. 31, della Legge n. 183/11, confermando quanto già previsto dalla previgente normativa, dispone, con riguardo ai beni trasferiti in attuazione del federalismo demaniale di cui al Dlgs. 28 maggio 2010, n. 85, l’esclusione dai vincoli del Patto di stabilità interno di un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

c) Investimenti infrastrutturali

Il comma 16, dell’art. 31, della Legge n. 183/11, introduce un’ulteriore deroga ai vincoli del Patto di stabilità interno, limitata agli anni 2013 e 2014, riferita alle spese per investimenti infrastrutturali degli Enti Locali nei limiti definiti con Dm. Infrastrutture e trasporti, di concerto con il Mef, di cui al comma 1, dell’art. 5, del Dl. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

Il citato art. 5 prevede la destinazione di una quota del Fondo infrastrutture, nel limite delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente e fino ad un massimo di Euro 250 milioni per l’anno 2013 e di Euro 250 milioni per l’anno 2014, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli Enti territoriali che procedono, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico.

d) per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario corrente non sono considerate, nel limite di Euro 10 milioni annui, le spese sostenute dal Comune di Campione d’Italia riferite alle peculiarità territoriali dell’exclave.

Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno non previste dal presente art. 31.

Il Patto di stabilità interno ed il bilancio di previsione

L’art. 31, comma 18, della Legge n. 183/11, stabilisce che il bilancio deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto medesimo.

Non rilevano le previsioni di voci di spesa o di entrata che non sono considerate nel saldo obiettivo o che sono destinate a non tradursi in atti gestionali di impegno e quindi validi ai fini del Patto quali, ad esempio, gli stanziamenti relativi al fondo di ammortamento e al fondo svalutazione crediti. Ovviamente l’obbligo del rispetto dell’obiettivo del Patto di stabilità interno dell’anno di riferimento si deve intendere esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell’esercizio.

Tale disposizione mira a far sì che il rispetto delle regole del Patto di stabilità interno costituisca un vincolo all’attività programmatoria dell’Ente, anche al fine di consentire all’Organo consiliare di vigilare in sede di approvazione di bilancio.

L’eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una grave irregolarità finanziaria e contabile alla quale l’Ente è tenuto a porre rimedio con immediatezza. A tale scopo, il Legislatore dispone che l’Ente alleghi al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno. Tale prospetto è conservato a cura dell’Ente medesimo e non deve essere trasmesso al Ministero.

Tale prospetto, pertanto, pur non incidendo in maniera diretta sul bilancio, è da considerarsi elemento costitutivo del bilancio preventivo stesso, inteso come documento programmatorio complessivo adottato dall’Ente.

Fondo svalutazione crediti

Il valore relativo agli impegni di spesa del Titolo I del bilancio di previsione degli Enti Locali non considera, per definizione, il fondo svalutazione crediti, in quanto l’importo accantonato non va impegnato, confluendo in tal modo, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato. Ne consegue che lo stesso, non dando luogo a impegni e confluendo, pertanto, nell’avanzo di amministrazione vincolato, non rileva ai fini del Patto di stabilità interno.

Fondo pluriennale vincolato

L’art. 3 del Dlgs. n. 118/11, modificato dal Dl. n. 102/13, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le Amministrazioni Pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali in contabilità finanziaria conformino la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Al fine di pervenire gradualmente ad una applicazione generalizzata delle nuove norme, l’art. 36 del medesimo Decreto ha previsto una sperimentazione delle disposizioni concernenti l’armonizzazione contabile soltanto per alcune Amministrazioni, individuate con separato Dpcm.

Il Dpcm. 28 dicembre 2011 ha dettato le modalità di tale sperimentazione, fornendo altresì l’insieme dei principi contabili generali ed applicati che dovranno informare la gestione contabile degli Enti di cui al Dlgs. n. 118/11.

Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) è un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituito da risorse già accertate nell’esercizio in corso, ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Il FPV nasce dall’esigenza di applicare il Principio della competenza finanziaria c.d. “potenziata”, di cui all’Allegato 1 del Dpcm. 28 dicembre 2011, e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

Il Fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può anche essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Per gli Enti Locali che partecipano alla sperimentazione di cui al Dlgs. n. 118/11 si pone l’esigenza di coordinare gli effetti derivanti dall’applicazione del Principio di competenza finanziaria potenziata con la disciplina del Patto di stabilità.

Pertanto, gli Enti Locali ammessi alla sperimentazione considerano, tra le entrate finali rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno, il cosiddetto “Fondo pluriennale vincolato” destinato al finanziamento delle spese correnti, già imputate negli esercizi precedenti, e reiscritte nell’esercizio 2014.

Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata nell’ambito della disciplina del patto di stabilità interno, i predetti Enti sommano all’ammontare degli accertamenti di parte corrente, considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista, l’importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al netto dell’importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione.

Pertanto, per tali Enti, le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno risultano come di seguito rappresentate:

+         accertamenti correnti 2014 validi per il Patto di stabilità interno

+         Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di entrata)

–           Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di spesa)

=         accertamenti correnti 2014 adeguati all’utilizzo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

In sede di monitoraggio finale ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno dovranno essere calcolati gli importi del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, registrati rispettivamente in entrata e in uscita nel rendiconto di gestione.

Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al Fondo pluriennale di parte corrente, determinato al netto delle entrate escluse dal Patto di stabilità interno.

Il Fondo pluriennale vincolato incide sul saldo rilevante ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno solo per la parte corrente.

Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali”

L’art. 243-ter del Dlgs. n. 267/00 dispone che, per il risanamento finanziario degli Enti Locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’art. 243-bis del medesimo Dlgs., lo Stato prevede un’anticipazione a valere sul Fondo di rotazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno dall’art. 4, del Dl. n. 174/12, e denominato “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali”.

L’anticipazione va imputata contabilmente alle accensioni di prestiti (codice Siope 5311 “Mutui e prestiti da Enti del Settore pubblico”) e, trattandosi di un finanziamento erogato dallo Stato, non rileva ai fini dei limiti stabiliti dall’art. 204 del Dlgs. n. 267/00. La restituzione dell’anticipazione è imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 “Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico”). Pertanto le risorse in entrata e in uscita oggetto dell’anticipazione a valere sul fondo di rotazione ex art. 243-ter, essendo iscritte nel bilancio degli Enti Locali, secondo le modalità indicate, non rilevano ai fini del Patto di stabilità interno.

Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria

Il comma 21, dell’art. 31, della Legge n. 183/11, autorizza il Mef, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli Enti Locali sui conti di tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi di debito assunti con l’Unione Europea.

Contenimento della spesa

L’art. 9, comma 1, lett. a), n. 2, del Dl. n. 78/09, dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa “ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”. Detto funzionario deve, pertanto, verificare anche la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal Patto di stabilità interno ed, in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al summenzionato comma 18, dell’art. 31. La violazione dell’obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario.

I “Patti di solidarietà

Dal Patto di stabilità targato 2014 spunta un calendario totalmente rinnovato, dove le scadenze sono più fitte e, in particolare quelle riferite ai patti di solidarietà, sono anticipate alla prima parte dell’anno. Per i Comuni sotto i 5.000 abitanti poi i patti di solidarietà si spingono con nuove misure tese ad azzerare la manovra.

Patto regionale verticale

È disciplinato dai commi 138, 138-bis, 139 e 140, dell’art. 1 della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dalla “Legge di stabilità” 2013 e 2014 – e prevede che la Regione possa riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri Enti Locali compensandoli con un peggioramento, di pari importo, del proprio obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile. I maggiori spazi di spesa sono utilizzati dagli Enti Locali per pagamenti in conto capitale.

Il comma 138, come modificato dall’art. 1, comma 434, della “Legge di stabilità 2013”, prevede che “nell’anno 2013 le Regioni, escluse la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo”.

La “Legge di stabilità 2014” ha previsto, altresì, che “negli anni 2014 e 2015 le Regioni, escluse la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico euro compatibile

A tal fine, ai sensi del comma 138-bis, le Regioni definiscono i criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle Autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle Autonomie locali.

Ai sensi del comma 140, gli Enti Locali comunicano all’Anci, all’Upi e alle Regioni e Province autonome, entro il 1° marzo di ciascun anno, l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno. Le Regioni e le Province autonome, entro il termine perentorio del 15 marzo, comunicano al Mef, con riguardo a ciascun Ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la Regione comunica i nuovi obiettivi agli Enti Locali interessati dalla compensazione verticale.

Si segnala che l’art. 1, comma 435, della Legge di stabilità 2013, ha abrogato il comma 143, dell’art. 1, della Legge n. 220/10, e, pertanto, non è più autorizzato, in favore delle Regioni che peggiorano il proprio obiettivo, lo svincolo di destinazione del triplo delle somme statali alle stesse spettanti.

Patto regionale verticale incentivato[1]

L’art. 1, commi 122 e seguenti, della Legge di stabilità 2013 ha riproposto, estendendolo anche alle Province, il meccanismo del Patto verticale incentivato introdotto dall’art. 16, comma 12-bis e seguenti, del Dl. 6 luglio 2012, n. 95.

Il meccanismo mira a favorire la cessione da parte delle Regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna di spazi finanziari agli Enti Locali residenti nel proprio territorio che ne facciano richiesta prevedendo l’erogazione, a favore delle Regioni medesime, di un contributo del valore complessivo di Euro 800 milioni (pari all’83,33% degli spazi finanziari ceduti) da destinare esclusivamente alla riduzione, anche parziale, del debito.

Più precisamente è previsto che a fronte dell’attribuzione alle Regioni di un contributo massimo di Euro 800 milioni queste si impegnano a cedere, ai Comuni e alle Province ricadenti nel proprio territorio, spazi finanziari in misura pari a Euro 1,2 per ogni Euro degli 800 milioni, da attribuire mediante le procedure che disciplinano il Patto verticale di cui all’art. 1, commi 138 e ss., della Legge n. 220/10.

Pertanto potranno essere ceduti agli Enti Locali spazi per complessivi Euro 960 milioni, finalizzati a ridurre, per pari importo, il contributo richiesto agli stessi. Gli Enti Locali beneficiari possono utilizzare tali maggiori spazi solo per effettuare pagamenti a valere sui residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

Per gli Enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all’art. 36, del Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118, i maggiori spazi finanziari sono destinati anche ai pagamenti per impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2012, con imputazione all’esercizio 2013.

La norma prevede, inoltre, che gli Euro 800 milioni siano attribuiti alle Regioni in base alla distribuzione indicata nella Tabella allegata al richiamato art. 1, comma 122, della “Legge di stabilità 2013”, che può essere modificata, a invarianza di contributo complessivo rispettivamente previsto per le Province e per i Comuni, entro il 30 aprile 2013, mediante accordo da sancire in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo di Euro 800 milioni è finalizzato, per Euro 200 milioni, alla cessione di spazi finanziari alle Province e, per Euro 600 milioni, alla cessione di spazi finanziari ai Comuni.

Gli Enti Locali che intendono ricorrere all’applicazione del Patto regionale verticale incentivato dovranno comunicare all’Anci, all’Upi e alle Regioni e Province autonome l’entità degli spazi finanziari di cui necessitano nel corso dell’anno (comma 140, dell’art. 1, della Legge n. 220/10) in tempi congrui, al fine di permettere alle Regioni di rispettare il termine perentorio del 15 marzo previsto per terminare la procedura di assegnazione di spazi finanziari mediante il Patto verticale incentivato. Si ritiene, pertanto, che salvo diversa disposizione regionale il termine ultimo entro il quale inviare la predetta comunicazione possa essere il 15 marzo.

Al fine di dare attuazione al Patto verticale incentivato ed alla conseguente erogazione del contributo previsto a favore delle Regioni che cedono spazi finanziari agli Enti che ne fanno richiesta, le Regioni, comunicano al Mef, entro il termine perentorio del 15 marzo 2014, con riferimento a ciascun Ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Patto regionale orizzontale

Il Patto regionale orizzontale, disciplinato dai commi 141 e 142, dell’art. 1, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, prevede che, sulla base dei criteri stabiliti con Dm. Mef, d’intesa con la Conferenza unificata, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli Enti Locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal Legislatore nazionale in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l’importo dell’obiettivo complessivamente determinato per gli Enti Locali della Regione.

A tal fine, ogni Regione definisce e comunica ai propri Enti Locali il nuovo obiettivo annuale del Patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle Autonomie locali. La Regione comunica, altresì, al Mef, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ogni anno, con riferimento a ciascun Ente Locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la Regione comunica i nuovi obiettivi agli Enti Locali interessati dalla compensazione orizzontale.

Agli Enti che hanno ceduto spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l’obiettivo complessivo a livello regionale, mentre agli Enti che hanno acquisito spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita.

Patto orizzontale nazionale

L’art. 4-ter del Dl. 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto il Patto di stabilità interno orizzontale nazionale, in base al quale i Comuni possono cedere o acquisire spazi finanziari in base al differenziale che prevedono di conseguire rispetto all’obiettivo del Patto di stabilità interno.

Più precisamente, i Comuni che prevedono di conseguire, nel 2014, un differenziale positivo, o negativo, rispetto all’obiettivo del Patto di stabilità interno possono comunicare, entro il termine perentorio del 15 giugno 2014, al Mef l’entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere, o di cui necessitano, per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale nell’esercizio in corso . Entro il medesimo termine i Comuni possono variare le comunicazioni già trasmesse.

Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai Comuni cedenti, l’attribuzione degli spazi finanziari è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.

Qualora l’entità degli spazi ceduti superi l’ammontare degli spazi finanziari richiesti, l’utilizzo degli spazi ceduti è ridotto in misura proporzionale.

Il Comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce (migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti; il Comune che riceve spazi finanziari aumenta (peggiora), nei due anni successivi, il proprio obiettivo di pari importo.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 15 luglio 2014, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei Comuni interessati dalla rimodulazione dell’obiettivo, con riferimento all’anno in corso e al biennio successivo.

Il rappresentante legale, il Responsabile del servizio finanziario e l’Organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20, dell’art. 31, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale e, per gli Enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, anche per impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2012, con imputazione all’esercizio 2014. In assenza di tale certificazione, nell’anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

Non è più previsto il contributo a favore dei Comuni che cedono spazi finanziari di cui al comma 3 del citato art. 4-ter.

Patto regionale integrato

A decorrere dal 2015, opererà, ai sensi dell’art. 32, comma 17, della Legge n. 183/11, come modificato dalla “Legge di stabilità 2014”, il “Patto regionale integrato” che prevede che le singole Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, espressi in termini di saldo eurocompatibile, ossia conforme ai criteri contabili europei (vedi oltre), esclusa la componente sanitaria, e quelli degli Enti Locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle Autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell’Anci e dell’Upi regionali.

La norma prevede, inoltre, che la Regione o la Provincia autonoma che concorda il Patto risponda allo Stato del mancato rispetto degli obiettivi attraverso un maggior concorso nell’anno successivo a quello di riferimento, in misura pari alla differenza tra l’obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito.

Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli Enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno e le disposizioni in materia di monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun Ente. Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 30 novembre 2013, saranno stabilite le modalità per l’attuazione del Patto integrato, nonché le modalità e le condizioni per l’eventuale esclusione dall’ambito di applicazione del Patto concordato dalle Regioni che in uno dei tre anni precedenti non hanno rispettato il Patto di stabilità interno o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario.

Il Patto regionale integrato, originariamente previsto a decorrere dal 2013, è stato posticipato al 2015, in quanto non sono ancora disponibili le informazioni necessarie per poter calcolare il saldo obiettivo delle Regioni coerente con i criteri europei e al netto della gestione sanità, secondo le modalità previste dal Titolo II, del Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Monitoraggio

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno e per l’acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla loro situazione debitoria, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito web http://Pattostabilitainterno.tesoro.it, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista attraverso un prospetto e con le modalità definiti con Decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali. Con lo stesso Decreto è definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato ai sensi dell’art. art. 31. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro 45 giorni dalla pubblicazione del predetto Decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno.

Certificazione

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l’anno 2014 le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito http\Pattostabilitainterno.tesoro.it le risultanze al 31 dicembre del Patto di stabilità interno.

A tal fine gli Enti, dopo aver verificato la correttezza delle informazioni fornite al sistema in sede di monitoraggio semestrale del Patto, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, alla Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista, firmato digitalmente dal rappresentante legale, dal Responsabile del Servizio finanziario e dall’Organo di revisione economico-finanziaria secondo un prospetto e con le modalità definiti dal Dm. Mef di cui al comma 19, dell’art. 31, della Legge n. 183/11.

La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’art. 45, comma 1, Dlgs. n. 82/05.

Si segnala, inoltre, che i dati indicati nella certificazione del Patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal conto consuntivo dell’anno di riferimento.

Ritardato invio della certificazione e nomina del Commissario ad acta

L’Ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla Legge è ritenuto inadempiente al Patto di stabilità interno.

Il novellato comma 20, dell’art. 31, della Legge n. 183/11, stabilisce che nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro 60 giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del Patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione di cui al comma 26, lett. d), del citato art. 31 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo). Qualora, invece, la certificazione, trasmessa entro 60 giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, non attesti il rispetto del Patto di stabilità interno, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26, dell’art. 31, della Legge n. 183/11(trattate diffusamente nel paragrafo I).

Una delle innovazioni più significative introdotte dalla Legge di stabilità 2013 è contenuta nella nuova formulazione del comma 20, dell’art. 31, laddove prevede che, decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’Ente Locale della certificazione, il Presidente dell’Organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi 30 giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti.

Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta sono sospese le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno e l’Ente è assoggettato alle sanzioni di cui al comma 26, dell’art. 31, della Legge n. 183/11.

Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta attesti il rispetto del Patto di stabilità, trovano applicazione le sanzioni di cui alla lett. b) e seguenti del comma 26, dell’art. 31, della Legge 183/11. Qualora, invece, la certificazione trasmessa dal commissario ad acta attesti il mancato rispetto del Patto di stabilità interno, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26.

Fatta eccezione per le fattispecie prevista dal comma 20-bis, dell’art. 31, della Legge 183/11, non sono accettate certificazioni inviate successivamente alla scadenza del predetto termine di 30 giorni previsto per gli adempimenti del commissario ad acta.

Decorsi 90 giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’Ente Locale della certificazione, trovano applicazione le sanzioni di cui al comma 26, dell’art. 31, della citata Legge n. 183/11.

In caso di accertamento successivo della violazione del Patto di stabilità interno di cui al comma 28, dell’art. 31, della Legge n. 183/11, gli Enti Locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del Patto entro 30 giorni dall’accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il commissario ad acta provvede, entro i successivi 30 giorni, ad assicurare la trasmissione della nuova certificazione debitamente sottoscritta.

Obbligo di invio di una nuova certificazione

Il comma 446, dell’articolo unico, della Legge n. 228/12, ha introdotto all’art. 31, il comma 20-bis, il quale stabilisce che decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, l’Ente Locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio saldo finanziario rispetto all’obiettivo programmatico assegnato.

Sanzione ai Revisori

Ai sensi dell’art. 1, comma 549, della Legge, su segnalazione dell’Organo di revisione, la Procura regionale competente della Corte dei conti esercita l’azione nei confronti dei Responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 547, ovvero non hanno effettuato, entro l’esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90% degli spazi concessi.

Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a 2 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’Ente.

Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l’intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, nel sito istituzionale dell’Ente, con l’indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito. In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del Collegio dei revisori o del revisore, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano ai componenti del collegio o al revisore, ove ne sia accertata la responsabilità, una sanzione pecuniaria pari a 2 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, e si applicano il terzo e quarto periodo del comma 549, dell’art. 1 della Legge n. 147/13.

Le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno

Il comma 26, dell’art. 31, della Legge n. 183/11, come sostituito dall’art. 1, comma 439, della Legge n. 228/12, disciplina le misure di carattere sanzionatorio per gli Enti inadempienti al Patto di stabilità interno, prevedendo nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:

a) la riduzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio” o del “Fondo perequativoin misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. Gli Enti Locali della Regione Sicilia e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura.

La norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del Patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. In caso di incapienza dei predetti fondi, l’Ente è tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, il recupero è operato a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso.

In caso d’incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, il successivo comma 129 prevede che, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’Interno, l’Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’Imposta municipale propria e, per le Province, all’atto del riversamento alle medesime dell’Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 17-quinquies, della Legge n. 64/13, agli Enti Locali che non hanno rispettato nell’anno 2012 i vincoli del Patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, della citata Legge n. 64/13, la sanzione prevista dall’art. 31, comma 26, lett. a), della Legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all’importo non imputabile ai predetti pagamenti.

b) Il limite agli impegni per spese correnti che non possono essere assunti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio. Si sottolinea che le predette spese sono identificate dal Titolo I della spesa (secondo la classificazione di cui al Dpr. n. 194/96), senza alcuna esclusione e concernono il triennio immediatamente precedente.

Qualora la sanzione relativa alla riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio dovesse dare luogo, per incapienza del predetto fondo, ad un versamento all’entrata del bilancio dello Stato, il predetto versamento, imputato al Titolo I della spesa dell’Ente Locale, rileva ai fini della determinazione del saldo finanziario di riferimento dell’anno in cui la sanzione è comminata, ma non contribuisce a definire il limite della spesa corrente in attuazione della sanzione di cui alla presente lett. b). Al riguardo, occorre precisare che il versamento all’erario non può essere escluso dal saldo valido ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno, perché altrimenti si verificherebbe una situazione di iniquità nei confronti degli Enti che, avendo capienza nei trasferimenti, vedono ridotte le proprie entrate con conseguente effetto diretto sul Patto.

c) Il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti.

Ai fini dell’applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all’art. 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il divieto non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all’Ente Locale contratti in anni precedenti, in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all’estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un’altra Amministrazione Pubblica.

Costituiscono, invece, operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell’Ente Locale, nonché ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all’indebitamento per l’Ente Locale.

Costituisce, altresì, operazione di indebitamento il leasing finanziario, quando l’Ente prevede di riscattare il bene al termine del contratto. Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento.

d)Il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto, altresì, divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione.

e) la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell’art. 82, del Dlgs. n. 267/00, che vengono rideterminati con una riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Sanzioni connesse all’accertamento del mancato rispetto del Patto di stabilità interno in un periodo successivo all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce

I commi 28 e 29, dell’art. 31, della Legge n. 183/11, disciplinano le sanzioni nel caso in cui la violazione del Patto di stabilità interno sia accertata successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce.

In particolare, il comma 28 stabilisce che agli Enti Locali per i quali la violazione del Patto di stabilità sia accertata oltre l’anno successivo a quello cui la violazione si riferisce, si applicano nell’anno successivo a quello in cui è accertato il mancato rispetto del Patto di stabilità le sanzioni di cui al comma 26, dell’art. 31, della Legge n. 183/11 (richiamate in precedenza). La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lett. e), dell’art. 7 del Dlgs. n. 149/11, come riproposta dalla lett. e) del novellato comma 26, è applicata ai soggetti di cui all’art. 82, del Dlgs. n. 267/00 (Sindaco, Presidente di Provincia, Sindaco metropolitano, Presidenti dei Consigli comunali e provinciali, componenti degli organi esecutivi dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, ecc.), in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione del Patto di stabilità interno.

Il successivo comma 29 dispone, inoltre, che gli Enti Locali di cui al citato comma 28 devono comunicare l’inadempienza entro 30 giorni dall’accertamento della violazione del Patto di stabilità interno al Mef – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La comunicazione, da effettuare con raccomandata con avviso di ricevimento, è corredata da una nuova certificazione delle risultanze delle poste di entrata e di spesa rilevanti ai fini della verifica del Patto di stabilità interno redatta in conformità con i prospetti appositamente predisposti per l’anno a cui si riferisce l’inadempienza.

Misure antielusive delle regole del Patto di stabilità interno

I commi 30 e 31, dell’art. 31, della Legge n. 183/11, introducono misure volte ad assicurare il rispetto della disciplina del Patto di stabilità interno da parte degli Enti Locali impedendo comportamenti elusivi.

In generale, si configura una fattispecie elusiva del Patto di stabilità interno ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. Ne consegue che risulta fondamentale, nell’individuazione della fattispecie di cui ai richiamati commi 30 e 31, la finalità economico-amministrativa del provvedimento adottato.

In particolare, il comma 30 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli Enti Locali che si configurino elusivi delle regole del Patto. L’elusione delle regole del Patto di stabilità interno realizzata attraverso l’utilizzo dello strumento societario, si configura, ad esempio, quando spese valide ai fini del Patto sono poste al di fuori del perimetro del bilancio dell’Ente per trovare evidenza in quello delle società da esso partecipate e create con l’evidente fine di aggirare i vincoli del Patto medesimo.

Le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertare il rispetto del Patto di stabilità interno possono estendersi all’esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli, in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma.

L’attività di controllo della Corte dei conti

Il Dl. 10 ottobre 2012, n. 174/12, ha potenziato il potere di controllo – in funzione collaborativa – della Corte dei conti sulla gestione degli Enti Locali, già previsto dall’art. 7, comma 7, della Legge n. 131/03, dall’art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266/05 e dall’art. 11, della Legge n. 15/09.

L’art. 3, comma 1, lett. e), del Dl. n. 174/12, ha sostituito il previgente art. 148 del Dlgs. n. 267/00 ed ha introdotto un ulteriore articolo, il 148-bis, al fine di una implementazione del sistema dei controlli esterni sulla gestione finanziaria degli Enti Locali.

Il primo comma dell’art. 148-bis prevede che, ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, “le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli Enti Locali ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266”. Il comma 2 dell’art. 148-bis precisa che, ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, “le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’Ente”.

In conseguenza di tale previsione, gli Enti Locali saranno tenuti ad indicare nei documenti contabili loro eventuali partecipazioni societarie come individuate dalla norma.

Laddove, all’esito della verifica condotta dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, siano accertati squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme per garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno, l’Ente interessato sarà tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento della Sezione regionale di controllo ed a trasmetterli alla medesima Sezione al fine di consentirne, nei successivi 30 giorni, la verifica sull’idoneità a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio (art. 148-bis, comma 3).

In caso di inerzia dell’Ente Locale o di accertata inidoneità dei provvedimenti correttivi è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (art. 148-bis, comma 3).

L’ autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell’esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell’esercizio stesso, il Patto non sarà rispettato. Più precisamente, in tale circostanza, l’autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l’Ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sforamento del Patto di stabilità interno evidenziato dalla gestione finanziaria dell’anno. Peraltro, nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, l’Ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria.

  di Anna Guiducci

[1]Le disposizioni di cui al presente paragrafo sono state modificate ad opera dell’art. 1-bis della Legge n. 64/13, di conversione del Dl. n. 35/13, che integra il contributo massimo ottenibile dalle Regioni.

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