La prima tappa del percorso che ogni Ente dovrebbe intraprendere è l’analisi del principio della competenza finanziaria potenziata, che dovrà guidare tutti gli operatori del sistema (non solo del “Servizio Finanziario”) nelle nuove operazioni di accertamento e di impegno.
Le stesse regole dovranno dunque essere applicate nei primi mesi del 2015 al riaccertamento straordinario dei residui.
Con il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015, l’Ente provvede ad adeguare la propria contabilità ai principi di competenza finanziaria potenziata.
Trattasi dunque di operazione straordinaria, in quanto posta in essere una sola volta, all’inizio del periodo di transizione dal vecchio sistema contabile a quello armonizzato.
Le Amministrazioni pubbliche, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, provvedono, con Delibera di Giunta e previo parere dell’Organo di revisione economico-finanziario, al riaccertamento straordinario dei residui contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014.
Tale operazione consiste:
a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per ciascun residuo eliminato, in quanto non scaduto, sono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria. Per ciascun residuo passivo eliminato, in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
b) nella conseguente determinazione del “Fondo pluriennale vincolato” da iscrivere in entrata del bilancio dell’esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati, se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;
c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lett. a). In particolare, gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l’aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il “Fondo pluriennale vincolato”;
d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lett. a), a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal “Fondo pluriennale vincolato”, salvi i casi di disavanzo tecnico;
e) nell’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lett. b), al “Fondo crediti di dubbia esigibilità”. L’importo del Fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).
Non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi che sono incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario.
Gli Enti che invece sono stati ammessi nel 2014 al terzo anno di sperimentazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 9, del Dl. n. 102/13, convertito in Legge n. 124/13, hanno provveduto al riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2014, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2013.
L’operazione di riaccertamento è oggetto di un unico atto deliberativo di Giunta, cui sono allegati i Prospetti riguardanti la rideterminazione del “Fondo pluriennale vincolato” e del risultato di amministrazione. Tale Deliberazione è tempestivamente trasmessa al Consiglio.
In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, agli Enti Locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell’art. 141 del Dlgs. n. 267/00.
Il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui sopra, anche nelle more dell’approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.
Sino a che non viene approvato il riaccertamento straordinario dei residui, la quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicabile al bilancio di previsione 2015.
Nel caso in cui, a seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono d’importo superiore alla somma del “Fondo pluriennale vincolato” stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell’esercizio o può costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi, con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del “Fondo pluriennale vincolato” di entrata.
Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.
Nel caso in cui, a seguito del riaccertamento straordinario, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del “Fondo pluriennale vincolato” stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell’eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del “Fondo pluriennale vincolato” di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell’esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del “Fondo pluriennale vincolato”.
Le modalità e i tempi di copertura dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione, sono definiti con Dpcm., in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del Patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli Enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presenteranno quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui.
Nelle more dell’emanazione del Decreto di cui sopra, l’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, è ripianato per una quota pari almeno al 10% l’anno.
Apposito Dm. Mef, di concerto con il Ministero dell’Interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dovrà definire criteri e modalità di ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione tenendo conto dei seguenti criteri:
a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla nuova disciplina contabile.
Il Dpcm. definirà inoltre gli incentivi a favore degli Enti che hanno partecipato alla sperimentazione contabile se, alla data del 31 dicembre 2015, non presenteranno quote di disavanzo risalenti all’esercizio 2012.
La copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione potrà essere effettuata fino all’esercizio 2017.
di Anna Guiducci