Il trattamento dei dati particolari nell’applicazione del “Codice Rosso”

Sulla G.U. del 25 luglio 2019 è stata pubblicata la Legge 19 luglio 2019, n. 69, recante “Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”,che entrerà in vigore il prossimo 9 agosto 2019.

Le finalità della normativa e le problematiche dalla stessa trattate sono molto delicate e comportano un trattamento di dati particolari anche nell’ambito giudiziario.

Negli Enti Locali, la Polizia locale e i Servizi sociali, ognuno per il proprio ambito di competenza, potrebbero essere interessati all’applicazione della normativa suddetta, per esempio su incarico della competente Procura della Repubblica o dei Tribunali dei Minorenni e, di conseguenza, si troverebbero a dover applicare con la massima cautela e attenzione, sia il Regolamento Ue n. 2016/679[1], sia il Dlgs. 18 maggio 2018, n. 51.[2]

Trattandosi di dati particolari e giudiziari, potrebbe rendersi necessario procedere all’applicazione, per quanto possibile, dei principi comunitari in materia di privacy quali, ad esempio, quelli relativi alla pseudoanonimizzazione, alla cifratura e alla criptazione dei dati, e soprattutto, potrebbe essere necessario procedere alla valutazione di impatto dei rischi, al fine di procedere ad una “privacy by design”riguardante il conseguente trattamento dei dati.

La Legge n. 69/2019 in argomento interviene, apportando significative modifiche, sul Codice penale e su quello di procedura penale.

Con l’espressione “Codice Rosso” – con la quale si tende definire la Legge n. 69/2019 – si vuole evidenziare che, per alcuni reati, è prevista una “velocizzazione” dell’inizio del procedimento penale attraverso provvedimenti di protezione per le vittime.

Gli Agenti di Polizia giudiziaria hanno l’obbligo di riferire immediatamente al Pubblico ministero la notizia di reato per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti domestici, il quale deve ascoltare le parti offese entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, al fine di intervenire immediatamente nei casi di maltrattamenti, violenza sessuale, stalking e lesione aggravate.

La Legge n. 69/2019 prevede l’aumento di pena per il reato di maltrattamenti che sono commessi nei confronti dei familiari e dei conviventi (da 3 a 7 anni), ed è introdotta una forma aggravata se i maltrattamenti coinvolgono minori, donne in stato di gravidanza o disabili. Un aumento di pena è stato disposto anche per lo stalking così come in caso di violenza sessuale che aumentano se relative a minori di 14 anni.

Inoltre, in caso di processi di separazione, divorzio, affidamento dei figli, la Legge in oggetto impone che, in caso di denuncia per violenza domestica questa sia immediatamente trasmessa al giudice civile.

Sono anche state introdotte nuove tipologie di reato, quali la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (nuovo art. 387-bis del Cp.) e la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il c.d. “Revenge Porn” (nuovo art. 612-ter del Cp.)

In particolare, fra le modifiche introdotte dal “Codice Rosso” al Codice penale, particolarmente rilevante è il nuovo art. 558-bis che punisce, con la reclusione da uno a 5 anni, il delitto di costrizione o induzione al matrimonio che colpisce chi “con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o un’unione civile, approfittando delle condizioni di vulnerabilitào di inferiorità psichica o di necessità di una persona. La disposizione, vista la dimensione ultra-nazionale del fenomeno da colpire, stabilisce che il reato sia punito anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia.

Un nuovo reato è stato previsto anche per chi provoca la deformazione dell’aspetto della vittima, con lesioni permanenti al viso. La pena è la reclusione da 8 a 14 anni, mentre se lo sfregio causa la morte del danneggiato la pena è l’ergastolo.

Particolare rilevo è stata data anche la formazione del personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza o di Polizia giudiziaria, con la previsione dell’obbligo dell’istituzione di specifici corsi di formazione, la cui frequenza è obbligatoria, e dovrebbe avere come oggetto, in particolare, sia prevenzione sia il perseguimento dei reati.

di Stefano Paoli


[1] Regolamento (Ue) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/Ce concernente regolamento generale sulla protezione dei dati.

[2] Attuazione della Direttiva (Ue) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Decisione-quadro 2008/977/Gai del Consiglio.