Illegittimità del bando sui Tributi: requisiti troppo rigidi

Nella Delibera n. 921 del 31 agosto 2016 dell’Anac, la questione controversa riguarda la legittimità di una procedura informale per l’affidamento in concessione, per la durata di 2 anni, della gestione dell’Icp, della Tosap e del Servizio di pubbliche affissioni indetta da un Comune. Secondo l’Anac, nel caso di specie, i requisiti di partecipazione sono irragionevoli perché richiedono di “aver realizzato nel triennio 2011, 2012 e 2013 un fatturato  medio annuo […] almeno pari a Euro 2.000.000,00”, di avere in corso di esecuzione attività analoghe in almeno n. 5 Comuni, nonché un organico medio annuo di almeno 20 unità lavorative. In aggiunta, il Comune ha richiesto il requisito di iscrizione all’Albo nazionale di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 446/97, che già autorizza tutti gli operatori iscritti ad attività di particolare delicatezza e sul quale il Ministero delle Finanze esercita un incisivo controllo preventivo e contestuale. Secondo l’Anac, l’iscrizione all’Albo sarebbe sufficiente a garantire il possesso di requisiti finanziari, tecnici e organizzativi idonei al compimento del servizio richiesto. L’Authority pertanto non approva il bando di gara in questione per la presenza di requisiti restrittivi di partecipazione alle procedure di scelta del contraente che contrastano con i principi di proporzionalità e di libera concorrenza, nonché con il principio di ragionevolezza.