Non sarà più possibile respingere alla frontiera i minori stranieri non accompagnati. Questa è una tra le novità concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero introdotte dalla Legge 7 aprile 2017, n. 47, pubblicata sulla in G.U. del 21 aprile 2017, n. 93.
La norma citata ridisegna la disciplina che regola l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, introducendo – tra le altre – una modifica del Dlgs. n. 286/98 (aggiunta del comma 1-bis all’art. 19) che stabilisce appunto quanto già accennato sopra: l’assoluta proibizione del respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, anche se privi di visto d’ingresso.
Le modifiche apportate allo stesso Dlgs. n. 286/98 – nello specifico, al comma 4 dell’art. 31 – specificano poi i termini decisi dal Tribunale per l’espulsione del minore: entro e non oltre 30 giorni, a condizione che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore.
Per minore straniero sarà da intendere il minorenne non avente cittadinanza italiana o europea e che si trovi per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è sottoposto a giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.
Vengono inoltre introdotti nuovi termini relativi alla prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: passano da 60 a 30 i giorni in cui – per esigenze di soccorso e protezione immediata –possono essere accolti in strutture governative di prima accoglienza. Entro 10 giorni si dovrà inoltre procedere all’identificazione dei minori e all’accertamento della loro età.
Inoltre, nel momento in cui il minore straniero non accompagnato entrerà in contatto o verrà segnalato alle Autorità di Polizia, ai Servizi sociali o ad altri rappresentanti dell’Ente Locale o all’Autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolgerà, sotto la direzione dei servizi dell’ Ente Locale competente (coadiuvato, ove possibile, da Organizzazioni, Enti o Associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori), un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale in una lingua che possa capire lo straniero e in conformità al suo grado di alfabetizzazione. L’identità del minore dovrà essere accertata dalle Autorità di pubblica sicurezza e, se dovessero sussistere dubbi sulla relativa minore età, saranno disposti esami socio-sanitari. La nuova legge riserverà al minore la segretezza con le Autorità diplomatiche e consolari, qualora esso abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale.
Dopo aver garantito dapprima un’immediata assistenza umanitaria in un ambiente idoneo e con professionisti adeguatamente formati, ci si occuperà della responsabilità genitoriale. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal Responsabile della struttura di prima accoglienza. Nei 5 giorni successivi al colloquio, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l’esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invierà una relazione all’ente convenzionato, che avvierà immediatamente le indagini. Gli Enti Locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari, ma qualora venissero individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità. Il risultato delle indagini sarà trasmesso al Ministero dell’Interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l’esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio. Per il rimpatrio assistito e volontario provvederà il Tribunale per i minorenni competente. Queste procedure non graveranno sulla finanza pubblica, ma faranno ricorso alle risorse disponibili degli Enti Locali.
Al minore, dopo che sarà stato segnalato alle Autorità competenti, sarà rilasciato un permesso di soggiorno nel caso in cui sia stata accertata la minore età e che non sia rintracciabile l’accompagnamento familiare, oppure nell’ipotesi in cui sia un minore di 14 anni sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di uno straniero regolarmente soggiornante.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, presso ogni Tribunale per i minorenni è istituito un Elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Infine, sono intraprese, per il minore straniero non accompagnato, misure di accompagnamento verso la maggiore età, oltre al garantire i diritti alla salute e all’istruzione, il diritto all’ascolto a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano, il diritto all’assistenza legale, e il diritto a uno specifico programma di assistenza qualora fossero minori vittime di tratta.
di Elisa Erriu