Imposta comunale di soggiorno: spetta alla Regione predisporre gli elenchi dei Comuni abilitati ad istituirla

Nella Sentenza n. 647 del 5 maggio 2017 del Tar Toscana, i Giudici si esprimono sull’Imposta comunale di soggiorno, affermando che l’attribuzione alla Regione, ai sensi dell’art. 4, del Dlgs. n. 23/11, del compito di predisporre gli elenchi dei Comuni abilitati ad imporre l’Imposta di soggiorno, s’inquadra nel riparto di competenze tra Stato e Regioni disegnato dall’art. 117 della Costituzione che, nell’ambito della legislazione concorrente, assegna alla Regione il coordinamento del Sistema tributario. Coordinamento che si realizza con la predisposizione degli elenchi previsti dal citato art. 4, con i quali la Regione decide quali sono i Comuni che, per vocazione turistica, possono istituire l’Imposta di soggiorno. Dunque, spetta alla Regione predisporre gli elenchi dei Comuni abilitati ad istituire l’Imposta di soggiorno.