Imposta di bollo: applicabilità alle fatture emesse dalle Asp
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 30 giugno 2014, n. 67/E, ha fornito chiarimenti circa la riconducibilità al regime di esenzione dall’Imposta di bollo, previsto dall’art. 5, comma 4, della Tabella annessa al Dpr. n. 642/72, delle fatture emesse dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) nei confronti degli utenti delle Case di riposo dalle stesse gestite, con le quali vengono addebitate in esenzione dall’Iva le rette relative alle prestazioni di ricovero fornite.
In generale, le fatture o le note sono soggette all’Imposta di bollo, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Tariffa annessa al Dpr. n. 642/72, con il quale è disposta l’applicazione dell’Imposta per le “fatture, note, conti e simili documenti recanti addebitamenti o accreditamenti, ancorché non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare: 1,81”, importo rideterminato in misura pari a Euro 2 con decorrenza 26 giugno 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, del Dl. n. 43/13. L’Imposta tuttavia non è dovuta, in forza della relativa Nota 2, “a) quando la somma non supera Euro 77,47”. In sostanza, trattasi di documenti che certificano l’effettuazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi a fronte di un corrispettivo ovvero l’estinzione di un’obbligazione pecuniaria.
Quanto sopra subisce una deroga per gli atti e documenti qualificati come “esenti dall’Imposta di bollo in modo assoluto” dalla Tabella annessa al Dpr. n. 642/72, tra i quali l’art. 6 individua le “fatture (…) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Imposta sul valore aggiunto”; inoltre, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del medesimo Dpr. n. 642/72, sono esenti dall’Imposta di bollo gli “atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari dei servizi del servizio nazionale di riscossione”. Quest’ultima disposizione risulta applicabile, sotto il profilo oggettivo, agli atti prodotti nell’ambito del procedimento, anche esecutivo, di riscossione di entrate tributarie ed extra tributarie dei soggetti ivi indicati.
Quindi, l’Agenzia dell’Entrate ritiene che alle fatture emesse dalle Asp agli utenti delle Case di riposo per l’addebito delle relative rette di ricovero, esenti dall’Iva, non spetti l’esenzione dall’Imposta di bollo di cui all’art. 5, comma 4, della Tabella annessa al Dpr. n. 642/72, in quanto documenti, emessi a fronte di corrispettivi per prestazioni di servizi rese nell’esercizio di attività d’impresa, che non vengono prodotti nell’ambito di procedimenti di riscossione.
Tale orientamento è conforme alla Risoluzione n. 98/01 che, in riferimento alle fatture rilasciate da un Comune per vari servizi prestati, specifica che il beneficio dell’esenzione dall’Imposta di bollo previsto dal citato art. 6, della Tabella allegata al Dpr. n. 642/72, per le fatture riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva, non può in alcun modo essere esteso a corrispettivi esenti o fuori dal campo di applicazione Iva. In tale documento di prassi non vi è alcun riferimento all’esenzione di cui all’art. 5 della medesima Tabella, norma implicitamente ritenuta non applicabile, sotto il profilo oggettivo, alle fatture emesse dai Comuni per corrispettivi ad essi spettanti.
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