Il testo del quesito:
“Come si assolve all’Imposta di bollo sui contratti di assicurazione presentati in sede di gara di contratti di appalto?”
La risposta dei ns. esperti
Sull’argomento è utile far riferimento alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 10 maggio 2013, n. 15/E, la quale richiama l’art. 16, della Legge n. 1216/61, recante “Disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi”, precisando che nell’Imposta sulle assicurazioni private “(…) sono compenetrate le Imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze (…) e su ogni atto inerente all’acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione (…) posto in essere nei rapporti dell’assicuratore (…) con gli assicurati. Con la richiamata disposizione, il Legislatore ha inteso escludere l’applicazione dell’Imposta di bollo per agli atti relativi ai contratti di assicurazione, fermo restando il limite rappresentato dall’inerenza di tali atti alla gestione del contratto di assicurativo. Deve, quindi, ritenersi che per le polizze assoggettate all’Imposta sulle assicurazioni non è dovuta l’Imposta di bollo.”
Con riferimento allo specifico caso delle polizze assicurative presentate in sede di gara, l’art. 103, del Dlgs. n. 50/16 (“Nuovo Codice degli appalti”), stabilisce che “l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere (…)”.
Atteso quanto sopra, riteniamo che:
- i contratti di assicurazione siano esenti da Imposta di bollo secondo quanto precisato dalla citata Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 2013;
- le polizze assicurative presentate in sede di gara d’appalto non debbano essere assoggettate ad Impos
di Alessio Malucchi e Giuseppe Vanni