Imposta di bollo: forniti chiarimenti sul rilascio “in via telematica” di concessioni demaniali

Con la Risposta n. 588 del 17 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’assolvimento dell’Imposta in seguito al rilascio, in forma digitale, di concessioni demaniali.

L’istante, in merito, riferisce di aver avviato un processo di digitalizzazione relativamente proprio alla sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto concessioni demaniali e, a tal riguardo, chiede di sapere “quante volte” debba essere corrisposta l’Imposta, tenuto conto del fatto che il documento originale, anche se duplicato, resta il medesimo.

L’Agenzia, in risposta al soggetto istante, riprende preliminarmente la definizione di “copia” contenuta nell’art. 5, comma 1, lett. b), del Dpr. n. 642/1972, intesa come “la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata”. La copia costituisce quindi, ai fini dell’Imposta di bollo, presupposto di imposizione, come previsto dalla Nota a margine all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. n. 642/1972, presupposto che si realizza quando sulla copia medesima è presente la dichiarazione di conformità all’originale redatta dal soggetto che la rilascia.

Il pagamento dell’Imposta di bollo è previsto [ai sensi dell’art. 4, comma 1-quater, Tariffa, Parte I, Allegato “A”, Dpr. n. 642/1972] nella misura di Euro 16,00 forfettari per gli “Atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, (…), nonché quelli degli Enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati [per via telematica] anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”. La Nota a margine di predetto comma 1­quater stabilisce appunto che, “per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l’Imposta di cui al comma 1­quater è dovuta nella misura forfettaria di Euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento”.

Con riferimento ai documenti informatici, l’art. 22 del “Cad”stabilisce che “i documenti informatici contenenti copia di (…) documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai Pubblici Ufficiali, hanno piena efficacia, (…) se sono formati ai sensi dell’art. 20, comma 1­ bis. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale”.

Il comma 1­bis, del citato art. 20 statuisce che “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia (…) quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’art. 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee-guida”.

L’art. 23­bis del “Cad” dispone che“i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento (originario) (…) se conformi alle regole dettate dal Dpcm. 13 novembre 2014”.

Alla luce del quadro normativo di riferimento, l’Agenzia ritiene quindi che l’Imposta di bollo forfettaria di Euro 16 sia applicabile ai documenti rilasciati “per via telematica” se prodotti in conformità alle Linee-guida ed alle regole tecniche dettate dal Dpcm. 13 novembre 2014, mentre qualora invece detti documenti non posseggano tali caratteristiche, gli stessi scontano l’Imposta ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Tariffa, che prevede il pagamento misura di Euro 16,00 per ogni foglio (misura quindi proporzionale alle dimensioni del documento).

L’Agenzia conclude precisando che il semplice invio di un documento in formato “pdf” a mezzo di posta elettronica non può ritenersi sufficiente per l’applicazione dell’Imposta forfettaria.