Imposta di pubblicità: applicabilità ai distributori automatici nelle stazioni ferroviarie

Imposta di pubblicità: applicabilità ai distributori automatici nelle stazioni ferroviarie

Corte di Cassazione, Sentenza n. 13023 del 24 giugno 2015

Un Concessionario affidatario del “Servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell’Imposta sulla pubblicità” per un Comune ha notificato ad una Srl un avviso di accertamento relativo ad Imposta comunale sulla pubblicità e Tosap dovuta per l’anno 2006, riferito alla pubblicità esposta sui pannelli degli apparecchi automatici di distribuzione di alimenti e bevande localizzati all’interno della stazione ferroviaria.

La Suprema Corte ha affermato che, ai fini specifici dell’Imposta, si deve considerare comunque aperto al pubblico lo spazio interno della stazione ferroviaria il cui accesso sia consentito ai soggetti muniti di biglietto di viaggio. Ciò in quanto, secondo i Giudici, il presupposto impositivo deve essere individuato nell’astratta possibilità del messaggio, in rapporto all’ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato. Inoltre, i Giudici di legittimità hanno osservato che l’art. 17, comma l-bis, recita: “L’Imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I Comuni, con Regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del Dlgs. n. 446/97, possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente”.

Nel caso di specie, deve essere esclusa l’applicabilità della norma in esame in quanto la macchina distributrice di alimenti e bevande sulla quale erano posti i pannelli pubblicitari non può essere identificata come sede dell’Impresa, essendo la ricorrente una Società di capitali, e pertanto per sede effettiva deve intendersi il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’Ente ed ove operano i suoi Organi amministrativi o i suoi dipendenti. Pertanto, il distributore automatico non è la sede dello svolgimento dell’attività. Infatti, l’esenzione fiscale, e come tale da ritenersi di stretta interpretazione, di cui all’art. 17, comma 1-bis, del Dlgs. n. 507/93, non può essere applicata ai distributori automatici di cibi o bevande ai quali non può ricondursi il concetto tanto di sede legale quanto di quella effettiva di esercizio dell’attività sociale, e neppure può ipotizzarsi un rapporto pertinenziale con la sede della Società, in ragione dell’ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale.

Ed ancora, l’art. 17, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 507/93 esenta dall’Imposta “la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’Impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio”. La formulazione letterale della norma appare in modo significativo diversa rispetto alla previsione dell’abrogato art. 20, del Dpr. n. 639/72, che prevedeva l’oggettiva esenzione dall’Imposta di pubblicità di “tutte le scritte apposte all’interno o all’esterno delle stazioni ferroviarie che riguardano i servizi dei viaggiatori”.

Nel vigore della nuova normativa è venuto meno il riferimento più ampio alle scritte che riguardano servizi dei viaggiatori, essendo la ratio dell’esenzione legata alla sussistenza del collegamento tra la pubblicità e l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, sicché, in considerazione del fatto che le norme che prevedano esenzioni o agevolazioni fiscali sono norme di stretta interpretazione non può in alcun modo ritenersi l’attività di commercializzazione di alimenti e bevande ad opera di distributori automatici connessa al servizio di trasporto ferroviario.

di Carolina Vallini


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