Imposta di registro: trattamento agevolato sugli atti di affrancazione di terre civiche stipulati dal Comune

L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Risoluzione n. 64/E del 20 giugno 2014, rispondendo ad una istanza di interpello posta da un Comune, è intervenuta in merito alla corretta interpretazione dell’art. 10 del Dlgs. n. 23/11.
Il Comune ha fatto presente di dover procedere alla stipula in forma pubblica amministrativa di diversi atti di affrancazione di terre civiche. Gli atti di cui trattasi sono riconducibili nell’ambito delle previsioni fiscali di favore disposte dall’art. 2 della Legge n. 692/81, che stabilisce un regime di esenzione, tra l’altro, dall’Imposta di registro, per le Sentenze, Ordinanze e Decreti di restituzione delle terre a Comuni o Associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti Enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla Legge n. 1766/27, e relativo Regolamento di esecuzione.
Tuttavia, il citato art. 10, comma 4, del Dlgs. n. 23/11, ha soppresso tutte le agevolazioni ed esenzioni previste, ai fini dell’Imposta di registro, per gli atti costitutivi o traslativi a titolo oneroso di immobili, riconducibili nell’ambito dell’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr. n. 131/86 (Testo unico Imposta di registro – Tur).
Tale disposizione trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2014.
Il Comune istante ha chiesto quindi di conoscere se, anche per gli atti di affrancazione di terre civiche stipulati in data successiva al 1° gennaio 2014, possa trovare ancora applicazione la disciplina agevolativa dettata dal citato art. 2 della Legge n. 692/81.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 10, comma 4, del Dlgs. n. 23/11, prevede che, “in relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali”.
Come chiarito con la Circolare 21 febbraio 2014, n. 2, la dizione utilizzata dal Legislatore è ampia e tale da ricomprendere tutte le agevolazioni relative ad atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso in genere, riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Tur.
Pertanto, dal 1° gennaio 2014 non trovano più applicazione quelle previsioni normative che stabiliscono misure agevolate dell’Imposta di registro, intese quali riduzioni di aliquote, imposte fisse o esenzioni dall’imposta.
Restano invece applicabili le agevolazioni tributarie riferite ad atti non riconducibili nell’ambito dell’art. 1 della citata Tariffa.
In considerazione dei chiarimenti già resi, l’Agenzia ha dunque precisato che la soppressione disposta dal citato art. 10, comma 4, trova applicazione anche con riguardo alle operazioni contemplate dall’art. 2 della Legge n. 692/81, qualora realizzino un trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione di un diritto reale sugli stessi, a titolo oneroso.
In conclusione, in merito agli atti di affrancazione dei fondi della collettività, la cui occupazione sia stata a suo tempo “legittimata” dai Comuni o da altre collettività con l’imposizione di un canone enfiteutico, ai sensi degli art. 9 e 10 della Legge n. 1766/27, la citata recente Circolare ha chiarito che il legittimario è già titolare del diritto di proprietà per effetto della legittimazione e, pertanto, con l’affrancazione si verifica soltanto una sorta di effetto espansivo del diritto preesistente. Infatti, il diritto di proprietà, che già esiste in capo al legittimario, viene soltanto liberato dall’obbligo di corresponsione del canone annuo, imposto con il provvedimento di legittimazione.
Tale interpretazione, come precisato nella richiamata Circolare, trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, che ha più volte affermato il principio secondo cui il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico conferisce al destinatario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto, di natura reale, sul terreno che ne è oggetto, costituendone titolo legittimo di proprietà e di possesso (Cassazione civile Sezione III, 23 giugno 1993, n. 6940; Cassazione civile Sezione Unite, 8 agosto 1995, n. 8673).
Tali principi sono stati anche di recente confermati dalla Suprema Corte di Cassazione (si vedano, tra le altre, le Sentenze n. 19792 del 28 settembre 2011 e n. 8506 dell’8 aprile 2013).
L’atto di affrancazione in argomento non produce dunque il trasferimento della proprietà delle terre civiche, che viene invece acquistata per effetto della legittimazione.
In considerazione dei chiarimenti già forniti dall’Amministrazione finanziaria e degli orientamenti espressi al riguardo dalla giurisprudenza, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che gli atti in argomento non possano essere ricondotti nell’ambito dei trasferimenti immobiliari in genere, di cui all’art. 1, della tariffa, Parte I, allegata al Tur.
Pertanto, in relazione agli atti di affrancazione, non opera la previsione di soppressione delle agevolazioni recata dal citato art. 10, comma 4, del Dlgs. n. 23/11, e pertanto, anche gli atti stipulati in data successiva al 1° gennaio 2014, possono ancora beneficiare del regime di esenzione previsto dall’art. 2 della Legge n. 692/81.

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