Imposta di soggiorno: è ancora obbligatorio l’invio del cd. “Modello 21” ?

by Redazione | 25/01/2023 10:00

di Alessandro Maestrelli

Il testo del quesito:

Alla luce del ‘Decreto Rilancio’ n. 34/2020, art. 180, in cui, per le Strutture ricettive è stato inserito l’adempimento obbligatorio entro il 30 giugno relativo alla certificazione sugli introiti derivanti dall’Imposta di soggiorno nei confronti di Agenzia delle Entrate, si richiede se è sempre necessario richiedere il ‘Mod. 21’ alle stesse come avveniva per gli anni precedenti”.

La risposta dei ns. esperti.

Con riferimento al quesito posto, in via preliminare si richiamano le novità introdotte dall’art. 180, del “Decreto Rilancio”:

  1. la previsione della qualifica di Responsabile del versamento per tutti i Gestori delle strutture e non solo per i soggetti che locano abitazioni per le cd. “locazioni brevi”. Il Gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’Imposta di soggiorno e del Contributo di soggiorno ex art 14, comma 16, lett. e), del Dl. n 78/2010, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (coloro che pernottano nelle strutture);
  2. l’introduzione della Dichiarazione d’imposta telematica che dovrà essere trasmessa secondo i canali telematici previsti dall’Agenzia delle Entrate (tale disposizione deve essere necessariamente letta in maniera coordinata con l’art. 13-quater del Dl. n 34/2019, che rendeva obbligatoria la trasmissione dei dati delle presenze da parte del Ministero dell’Interno a favore dell’Agenzia delle Entrate, che le avrebbe rese disponibili a ciascun Comune).

Ciò premesso, e venendo all’oggetto del quesito, si ritiene che le novità normative non abbiano inciso sull’obbligo di presentazione entro il 30 gennaio 2023 del “Modello 21”, che rimane un adempimento a carico dei Gestori della struttura. Questo principalmente perché l’obbligazione tributaria lega sempre il pernottamento e l’Ente, mentre il Gestore non è sostituto d’imposta ma mero responsabile, restando così estraneo al presupposto impositivo e intervenendo solo come soggetto responsabile del pagamento al Comune dell’Imposta stessa.

Sul punto, l’orientamento giurisprudenziale è ondivago, anche se la tesi sopra riportata è condivisa in via maggioritaria dalle più recenti Sentenze della Corte dei corti, tra cui segnaliamo le seguenti:

ii. l’attribuzione alla Struttura alberghiera della qualificazione di responsabile di imposta. Tale circostanza, secondo la giurisprudenza contabile assolutamente consolidata, comporta l’assoggettamento alla giurisdizione contabile, atteso che lo stesso responsabile è parte, ma non originaria dell’obbligazione tributaria; di conseguenza le somme di denaro percepite dai soggetti passivi primari hanno carattere pubblicistico (così, quanto al Notaio che riceva le Imposte di registro, catastali e ipotecarie, Sezione I centrale Appello, 23 ottobre 2018, n. 410).

iii. la permanenza, in capo alla Struttura alberghiera, di una serie di obblighi strumentali e propedeutici alla riscossione dell’Imposta di soggiorno che, indipendentemente dalla giurisprudenza pregressa, ben configurano un rapporto di servizio con l’Amministrazione percettrice;

iv. l’eventuale incostituzionalità della norma ‘di interpretazione autentica’, se intesa nel senso descritto, in quanto le norme (anche se non penali) retroattive incontrano limitazioni estremamente rigide nel tessuto costituzionale, a sua volta integrato, per il tramite dell’art. 117, comma 1, della Costituzione, dai Principi della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. Al riguardo, è stato precisato (Corte Costituzionale, 29 maggio 2013, n. 103) che ‘la norma che deriva dalla Legge di interpretazione autentica quindi, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: Sentenze n. 271/2021 e n. 257/2011, n. 209 del 2010, e n. 24/2009). In tal caso infatti, la Legge interpretativa ha lo scopo di chiarire ‘situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo’, in ragione di ‘un dibattito giurisprudenziale irrisolto’ (Sentenza n. 311 del 2009), o di ‘ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del Legislatore’ (ancora Sentenza n. 311/2009), a tutela della certezza del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini, cioè di Principi di preminente interesse costituzionale. Accanto a tale caratteristica, questa Corte ha individuato una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei Principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale Principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (Sentenza n. 209/2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto)’. Per contro, come evidenziato, la qualificazione come Agente contabile della Struttura alberghiera che avesse ricevuto l’Imposta di soggiorno era assolutamente consolidata. In ogni caso, la Sezione (Sentenza 19 aprile 2022, n. 85 e n. 86) già ha avuto modo di precisare che l’eventuale caducazione della responsabilità contabile, e dell’azionabilità tramite il giudizio di conto del relativo debito, non assume rilievo in relazione alla ordinaria responsabilità erariale (e, nel caso di specie, il giudizio in esame è stato incardinato nelle ordinarie forme dell’azione di responsabilità).Anche la giurisprudenza di appello della Corte dei conti è addivenuta a tale conclusione (Sezione II centrale di Appello, 24 giugno 2022, n. 275). In conclusione, il Collegio ritiene che nel caso di specie continui a sussistere la giurisdizione contabile”;

Tale orientamento è stato anche condiviso dall’Ifel con la Nota di chiarimenti 28 novembre 2022.

Per tale motivo si consiglia, in via cautelare, di continuare a richiedere il “Modello 21” ai Gestori delle strutture.

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