Imposta locale sul consumo di Campione d’Italia: in G.U. il Decreto applicativo

Come è noto, dal 1° gennaio 2020 il Comune di Campione d’Italia, in Provincia di Como ma exclave italiana in territorio svizzero, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento Europeo e del Consiglio e la Direttiva UE 2019/475 del Consiglio 18 febbraio 2019, è entrato a far parte del territorio doganale dell’Unione europea e del campo di applicazione dell’Accisa ma non adotta il regime Iva dell’Unione Europea. Con la modifica dello Statuto doganale, è prevista l’applicazione dei Diritti doganali e delle Accise attualmente vigenti in Italia e nell’UE, oltre all’introduzione da parte dell’Italia di un’Imposta locale sul consumo.

In sostanza, a Campione d’Italia non si applica, né l’Iva italiana, né quella svizzera, ma un’Imposta sul consumo chiamata “Ilcci” (“Imposta locale sul consumo”), il cui gettito è attribuito al Comune di Campione d’Italia. Per evitare effetti distorsivi, l’Ilcci ha le medesime aliquote vigenti in Svizzera. Tale Imposta viene applicata solo per le transazioni con i consumatori finali e non si applica nei passaggi di beni e servizi tra operatori economici.

L’art. 1, comma 566 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di natura non regolamentare, sono stabiliti i termini e le modalità di versamento, di accertamento e di riscossione della predetta Imposta locale sul consumo di Campione d’Italia, i casi di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dell’imposta, nonché’ gli ulteriori casi in cui il Comune di Campione d’Italia può esercitare la potestà regolamentare in relazione alla medesima imposta e prevede, altresì che con il medesimo Decreto possono essere individuate, in conformità alla legge federale svizzera, le operazioni esenti ed escluse nonché’ le franchigie applicabili alle importazioni compresa l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea.

In realtà era previsto (comma 568) che, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, un Decreto del Mef da emanarsi entro il 30 aprile 2020 avrebbe dovuto stabilire la data e le modalità di versamento dell’Ilcci.

In attesa dell’emanazione della disciplina secondaria, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato specifiche Linee-guida sull’applicazione dell’Ilcc, la cui decorrenza è fissata al 1° gennaio 2020 (più precisamente, essa si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020).

Nelle Linee-guida per l’applicazione dell’Imposta locale si evidenzia come non siano assoggettate ad Imposta le operazioni business to business e, di conseguenza, gli operatori economici devono addebitare l’Ilcci ai soli consumatori finali e non devono versare il Tributo in relazione alle importazioni di beni all’interno del Comune di Campione d’Italia. Le Linee-guida fra l’altro contengono anche diversi esempi pratici di applicazione dell’Ilcci in relazione alle possibili casistiche verificabili (acquisti di beni da parte di soggetti residenti a Campione d’Italia, da parte di soggetti svizzeri o italiani; importazione dalla Svizzera o dall’Italia, acquisti di servizi).

In attuazione del disposto legislativo, il Mef ha annunciato con un Comunicato-stampa emesso il 5 febbraio 2021, che sono state appunto individuate le modalità di applicazione dell’Imposta locale sui consumi del Comune di Campione di Italia e che il relativo Decreto sarebbe stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, pubblicazione che è avvenuta il 9 febbraio 2021. Il Decreto Mef 16 dicembre 2020 dispone in merito al “Funzionamento dell’Imposta locale di consumo a Campione d’Italia” di cui all’art. 1, commi 559 e seguenti, della “Legge di bilancio 2020” (Legge n. 160/2019).

L’Imposta locale la si applica “alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione Europea”.

Il Decreto ministeriale fornisce chiarimenti su alcuni termini per permettere una migliore comprensione e, quindi, applicazione delle disposizioni in materia di imposta locale.

In particolare, ci dà la nozione di consumatore finale, definendolo come chiunque:

  • importa beni o introduce beni da Paesi dell’Ue o acquista beni e servizi nel comune per finalità estranee all’esercizio d’impresa, arte o professione;
  • importa beni o introduce beni da Paesi dell’Ue o acquista beni e servizi nel comune per l’effettuazione di operazioni escluse dall’Imposta.

È altresì chiarito che il Comune di Campione d’Italia non potrà mai essere considerato “consumatore finale”, in quanto soggetto attivo d’imposta, tenuto conto che le forniture di beni si considerano effettuate nel Comune se, al momento della consegna o della messa a disposizione del consumatore finale, il bene si trova nel territorio campionese.

Soggetto passivo è invece chiunque effettua nell’esercizio d’impresa, arte o professione, forniture di beni e prestazioni di servizi, diversi da quelli esclusi dall’imposta, nei confronti di consumatori finali nonché’ il consumatore finale che importa beni provenienti da Paesi terzi o introduce nel Comune beni provenienti dal territorio dell’Unione Europea. Il soggetto passivo d’imposta che effettua forniture di beni o prestazioni di servizi dovrà esercitare la rivalsa dell’Ilcci nei confronti dei consumatori finali come individuati dal Decreto in commento.

Il Decreto altresì individua gli elementi essenziali per l’applicazione del Tributo, quali l’esigibilità, la base imponibile, le aliquote, gli obblighi dichiarativi, nonché le sanzioni applicabili in caso di violazioni. Inoltre, si stabilisce che la base imponibile relativa alle prestazioni di servizi riferiti a immobili che sono ubicati a Campione d’Italia è costituita dal solo costo del materiale impiegato. Saranno anche individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad Imposta secondo criteri di territorialità analoghi a quelli previsti dalla legge federale svizzera in materia di Iva.

L’art. 14 del Decreto stabilisce quali sono le forniture e i servizi che sono soggetti all’Imposta locale, individuandoli:

  • nelle esportazioni e i trasferimenti di beni nell’Unione europea, incluse le vendite a distanza di beni spediti o trasportati fuori dal comune da parte del fornitore o per suo conto con consegna a consumatori finali;
  • nella messa a disposizione di beni, compresa la loro locazione o il loro noleggio, purché il destinatario utilizzi i beni prevalentemente fuori dal territorio del Comune di Campione d’Italia;
  • nelle prestazioni di servizi effettuate espressamente in nome e per conto di consumatori finali da mediatori o intermediari, se la prestazione oggetto della mediazione o dell’intermediazione è esente dall’Ilcci oppure è effettuata unicamente fuori dal territorio del Comune mentre se la prestazione oggetto della mediazione o intermediazione è effettuata solo in parte a Campione d’Italia, è assoggettata all’Ilcci soltanto la quota di mediazione effettuata nel territorio del Comune;
  • le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da Agenzie di viaggio e da Organizzatori per la quota eseguita fuori dal territorio di Campione d’Italia;
  • nel trasporto e la spedizione relativi alla esportazione o al trasferimento di beni nel territorio dell’Unione Europea.

Sono altresì esenti dall’Imposta locale, a determinate condizioni stabilite dall’art. 15, le forniture di beni a viaggiatori non residenti e non domiciliati nel Comune di Campione d’Italia, mentre il successivo art. 16 individua le operazioni che sono escluse dal campo di applicazione dell’Ilcc.

L’obbligo di pagare l’Imposta sorge nel momento in cui il bene è consegnato o messo a disposizione del consumatore finale per l’uso o per il godimento o, se precedente, nel momento in cui è pagato il corrispettivo mentre per le prestazioni di servizi, nasce nel momento in cui è pagato il corrispettivo.

La base imponibile dell’Ilcci è costituita dal corrispettivo complessivo dovuto dal consumatore finale, comprensivo di tutti gli oneri e le spese addebitate per l’esecuzione della fornitura o per la prestazione del servizio con esclusione delle voci di cui all’art. 18. Nel caso di beni forniti a titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura. Le aliquote d’imposta, allineate a quelle applicate in Svizzera, sono pari al 7,7%, al 3,7% (pernottamenti in Albergo con colazione inclusa) o al 2,5% (generi alimentari, libri, giornali, medicinali e altri beni di uso quotidiano) così come stabilito dalle Parte prima e seconda della Tabella A allegata al Decreto in commento.

Per quanto attiene l’accertamento e la riscossione coattiva dell’Imposta, si prevede che siano effettuati dal Comune con modalità dallo stesso individuate ma può anche affidare tale attività, compresa quella spontanea, all’Agenzia dell’Entrate-Riscossione. Dal canto loro, il cedente i beni e il prestatore di servizi devono tenere a disposizione del Comune la documentazione utile al fine dello svolgimento della suddetta attività di controllo e di accertamento.

Relativamente alle sanzioni da applicare, l’art. 26 prevede che:

  • in caso di omesso o insufficiente versamento dell’Ilcci, si applica l’art. 13 (“Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione”)[1] del Dlgs. n. 471/1997 (“Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di Imposte dirette, di Imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’art. 3, comma 133, lett. q), della Legge n. 662/1996”);
  • in caso di omessa presentazione della Dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% dell’Ilcci non versata, con un minimo di Euro 50;
  • in caso di infedele Dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% dell’Ilcci non versata, con un minimo di 50 Euro.

Questi importi sono ridotti ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento dell’Ilcci, se dovuti, della sanzione e degli interessi.

Il Comune però, in base alla propria autonomia regolamentare, può individuare circostanze attenuanti o esimenti ma nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Per quanto riguarda invece le controversie e le sanzioni relative all’Ilcci dovuta sui beni importati, si applicano le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.

Infine, il Decreto prevede che, con un altro specifico Decreto ministeriale saranno individuati gli ulteriori casi in cui il Comune di Campione d’Italia può esercitare la potestà regolamentare prevedendo, in conformità alla Legge svizzera in tema di Iva, le operazioni esenti ed escluse da Imposta nonché le franchigie dell’Imposta locale applicabili alle importazioni, compresa l’introduzione di beni che provengano dall’Unione Europea.

di Stefano Paoli


[1]1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché’ non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della Dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del Dpr. n. 600/1973, e ai sensi dell’art. 54-bis del Dpr. n. 633/1972. 3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. 4. Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al 30% del credito utilizzato. 5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al 200% della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del Dlgs. n. 472/1997. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del Dpr. n. 600/1973, e all’art. 54-bis del Dpr. n. 633/1972. 6. Fuori dall’ipotesi di cui all’art. 11, comma 7-bis, sull’ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell’Ente o Società controllante ovvero delle Società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre Società controllate o dall’ente o società controllante, di cui all’art. 73, comma 3, del Dpr. n. 633/1972, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all’art. 38-bis del medesimo Decreto è presentata oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della Dichiarazione annuale. 7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ufficio o Concessionario diverso da quello competente”.

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