Imposta sulla pubblicità: è dovuta dalle Agenzie immobiliari che espongono cartelli in vetrina

Le Agenzie immobiliari che espongono cartelli in vetrina sono tenuti a pagare l’imposta sulla pubblicità. A sancire questo principio, attraverso l’Ordinanza del 16 ottobre 2014, n. 21966, è stata la Corte di Cassazione che ha statuito che l’imposta è dovuta per i cartelli esposti nelle vetrine, raffiguranti case in vendita o in locazione, con le relative descrizioni. Tali cartelli, secondo i Giudici di legittimità, devono essere considerati mezzi pubblicitari in quanto sponsorizzano la vendita o la locazione degli immobili raffigurati e pertanto promuovono l’offerta di servizi dell’agenzia che di tali immobili gestisce la mediazione. L’Agenzia immobiliare dunque beneficia dell’effetto promozionale creato dai cartelli anche indipendentemente dalla riproduzione, sugli stessi, del proprio logo o recapiti.
Related Articles
Associazioni di culto diverso da quello cattolico: requisiti necessari ai fini del riconoscimento della personalità giuridica
Nella Sentenza n. 1875 del 20 novembre 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici osservano che, ai fini del riconoscimento
“Servizi Sociali”: sancito l’accordo in Conferenza unificata sulle linee guida per le misure “anti povertà”
Aiuti ai cittadini che non riescono a pagare gli affitti a causa di perdita di reddito nel nucleo familiare ed
“Pnrr”: Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di Parchi e Giardini storici
Sul sito ufficiale del Ministero della Cultura, il 30 dicembre 2021 è stato pubblicato un Avviso pubblico riguardante il finanziamento