Imposta sulla pubblicità: pubblicità sulle macchine distributrici di bevande e alimenti

Nell’Ordinanza n. 15460 del 7 giugno 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, con riferimento alle macchine distributrici di alimenti e bevande e anche alle apparecchiature automatiche erogatrici di fototessere, tali postazioni non possono in alcun modo essere identificate come sede di impresa. Ciò in quanto o si ha riguardo alla sede legale e/o statutaria essendo, nel caso di specie, la ricorrente Società di capitali, o alla sede effettiva da intendersi nel luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’Ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti.

Escluso per evidenti ragioni che il distributore automatico di fototessere possa ricondursi al concetto, tanto di sede legale quanto di quella effettiva di esercizio dell’attività sociale non può neanche ipotizzarsi un rapporto pertinenziale con la sede della Società, in ragione dell’ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale.

Le postazioni di distribuzione delle fototessere, pur consentendo attraverso una procedura meccanica operazioni negoziali di scambio tra il prodotto fornito dall’apparecchio automatico e il corrispettivo pecuniario versato dall’utente, possono piuttosto essere ricondotte ai singoli beni, dislocati in diversi punti del territorio nazionale, facenti parte di quel “complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” che secondo la definizione contenuta nell’art. 2555 del Cc. costituisce l’azienda.