Imposte di registro e ipocatastali: la disciplina del trasferimento di un immobile allo Stato da parte della Provincia

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 111 del 16 febbraio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine al pagamento delle spese di tassazione per il trasferimento di un immobile acquistato dallo Stato e ceduto da una Provincia.
L’Agenzia ha ricordato in primis che l’art. 10 del Dlgs. n. 23/2011 ha disciplinato la “Applicazione dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare”. In particolare, il comma 1 del citato art. 10, modificando l’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr. n. 131/1986, prevede che gli “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento”, mentre il successivo il comma 3 che “gli atti assoggettati all’imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il Catasto ed i Registri immobiliari sono esenti dall’Iposta di bollo, dai Tributi speciali catastali e dalle Tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro 50”.
Sul punto, l’Agenzia ha ritenuto che, facendo il comma 1 sopra citato espresso riferimento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, sia applicabile il regime di esenzione disposto dal medesimo comma 3. Pertanto, tali atti sono esenti dall’Imposta di bollo, dai Tributi speciali catastali e dalle Tasse ipotecarie, e sarebbero soggetti “a ciascuna delle Imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro 50” (vedasi Circolare n. 2/2014). Tuttavia, il Dlgs. n. 347/1990 (“Testo unico Imposte ipotecaria e catastale”), all’art. 1, stabilisce, tra l’altro, che “Non sono soggette all’Imposta le formalità eseguite nell’interesse dello Stato”. Inoltre, il comma 3 sopra citato dispone, tra l’altro, che “non sono soggette ad Imposta le volture eseguite nell’interesse dello Stato” anche con riferimento all’Imposta catastale.
Sulla base di quanto rappresentato, il trasferimento dell’immobile oggetto del quesito non è soggetto al pagamento delle Imposte ipotecarie e catastali.
Con riferimento all’Imposta di registro, disciplinata dal Dpr. n. 131/1986, l’art. 1 prevede che essa “si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata (…), agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione”. In argomento, l’Agenzia ha osservato che l’art. 1 di detta Tariffa, recante “Atti soggetti a registrazione in termine fisso”, precedentemente richiamato, prevede l’applicazione dell’Imposta di registro, tra gli altri, per gli “Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere”.
Pertanto, l’atto di compravendita relativo all’immobile acquistato dallo Stato è soggetto al pagamento dell’Imposta di registro. Con riferimento ai “soggetti obbligati al pagamento” dell’Imposta in argomento, il comma 7 dell’art. 57 del Dpr. n. 131/1986 prevede che “nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’Imposta è unicamente l’altra parte contraente (…) sempreché non si tratti di Imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle Amministrazioni dello Sato”.
Pertanto, soggetto obbligato al pagamento dell’Imposta di registro relativamente al descritto atto di compravendita immobiliare è unicamente la Provincia, altra parte contraente.
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