Nella Sentenza n. 2534 del 18 aprile 2019 del Consiglio di Stato, i Giudici puntualizzano che è principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa che il concorrente che abbia impugnato gli atti della procedura di gara precedenti l’aggiudicazione – normalmente il provvedimento che ne ha disposto esclusione – è tenuto ad impugnare anche il provvedimento di aggiudicazione sopravvenuto nel corso del giudizio a pena di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ciò in ragione del carattere inoppugnabile del provvedimento finale, attributivo dell’utilitas all’aggiudicatario. Fermo restando quindi l’onere di impugnazione immediata dell’esclusione, quale atto endoprocedimentale di carattere direttamente ed autonomamente lesivo, rimane