Imu: chiarita la modalità di tassazione per i fabbricati collabenti, per i fabbricati rurali strumentali, e per la conduzione associata di terreni

Pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipartimento Finanze, la Risoluzione n. 4/Df, rubricata “Imposta municipale propria (Imu) – Richiesta di chiarimenti in merito all’applicabilità dell’imposta ai fabbricati collabenti, ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni – Quesiti”

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipartimento Finanze la Risoluzione 16 novembre 2023, n. 4/Df, rubricata “Imposta municipale propria (Imu) – Richiesta di chiarimenti in merito all’applicabilità dell’imposta ai fabbricati collabenti, ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni – Quesiti”.

Con il predetto Documento di prassi il Ministero ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di tassazione di alcune categorie di fabbricati per la casistica dei terreni condotti in forma associata.

Con riferimento ai fabbricati cd. “collabenti”, ovvero quelli catastalmente individuati nella Categoria “F/02”, il Mef ha chiarito che gli stessi non sono individuabili come aree fabbricabili essendo degli immobili a tutti gli effetti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 741, comma a), della Legge n. 160/2019, ed essendo privi di rendita non sono imponibili ai fini Imu. Tale interpretazione appare distonica rispetto al riferimento normativo citato, proprio perché “per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale”. A differenza della previgente normativa infatti, l’attribuzione di rendita è requisito essenziale perché un immobile venga qualificato come “fabbricato” e gli immobili di Categoria “F/2” non hanno attribuzione di rendita.

In merito ai fabbricati rurali strumentali, il Mef ha ribadito, nel solco delle più recenti Pronunce giurisprudenziali, che l’identificazione della ruralità dei fabbricati oggetto del beneficio fiscale si correla esclusivamente al dato catastale.

Infine, per la fattispecie relativa alla conduzione associata dei terreni effettuata tramite contratto di rete agricolo (art. 3, comma 4-ter, del Dl. n. 5/2009 e art. 1-bis, comma 3, del Dl. n. 91/2014) e contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali (art. 56 della Legge n. 203/1982), dove l’Imprenditore agricolo coltivatore diretto o Imprenditore agricolo professionale, possessore dei terreni, conduce per un determinato numero di anni (contratto di rete) o per alcuni mesi all’anno (contratto di compartecipazione agraria) i propri terreni, solitamente, con un altro Imprenditore agricolo. In tali casistiche lo Iap e la Società agricola che hanno stipulato i contratti non perdono mai la conduzione dei propri terreni ma li conducono in forma associata, per cui, a parere degli istanti, in siffatte ipotesi non verrebbe meno il requisito oggettivo per poter applicare l’esenzione dall’Imu. Per cui, il Mef ritiene che, se vengono rispettati tutti i requisiti che caratterizzano tali contratti di tipo associativo, non può venire meno il requisito oggettivo della conduzione che legittima l’applicazione del regime agevolativo.