Imu: Circolare Mef sulle novità introdotte dalla “Legge di bilancio 2020”

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef la Circolare 18 marzo 2020, n. 1/Df, rubricata “Imposta municipale propria (Imu). Art. 1, commi da 738 a 782 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (‘Legge di bilancio 2020’). Chiarimenti”.

La Circolare n. 1/Df mira a fornire chiarimenti in ordine all’applicazione delle nuove disposizioni in materia di Imu introdotte dall’all’art. 1, commi da 738 a 782, della Legge n. 160/2019.

In premessa, il Ministero ricorda che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (vedi Entilocalinews n. 1 del 7 gennaio 2020) ha abolito la Iuc a decorrere dall’anno 2020, con contestuale eliminazione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative Tari. Al contempo, il medesimo comma 738 e i commi seguenti hanno formulato la nuova disciplina Imu, con l’espressa abrogazione delle norme relative all’Imu presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina, nonché quelle relative all’Imu e alla Tasi contenute nell’ambito della Iuc di cui alla Legge n. 147/2013.

Di conseguenza – precisa il Mef – a decorrere dal 1° gennaio 2020, non essendo più in vigore la Tasi, vengono meno anche le ripartizioni del Tributo fissate dall’art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’Imu continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie. Quindi, la nuova disciplina Imu, si pone in linea di continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa.

Precisa inoltre il Ministero che per la Regione Friuli-Venezia Giulia, fintanto che la stessa non eserciti la relativa potestà legislativa, si applica la disciplina nazionale.

Poi, il Mef passa all’esame dei quesiti posti.

Acconto 2020

È stato chiesto al Ministero quale sia il corretto computo dell’acconto nelle ipotesi di seguito illustrate, atteso che il comma 762 prevede che, “in sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019”.

Per dare compiuta risposta al quesito, il Mef individua alcune specifiche casistiche:

Cessione o acquisto dell’immobile

a) immobile ceduto nel corso del 2019: in tal caso l’applicazione letterale del comma 762 porterebbe a dover versare l’acconto 2020, sebbene in tale anno non si manifesti il presupposto impositivo. Al fine di evitare il verificarsi di una simile situazione, il Mef ritiene che debba essere messa in pratica la soluzione che tenga conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire l’assenza del presupposto impositivo;

b) immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020: secondo il comma 762, ai fini dell’acconto 2020, il contribuente non dovrebbe versare alcunché in occasione della prima rata, posto che nel 2019 l’Imu non è stata versata perché non sussisteva il presupposto impositivo. Tuttavia, è possibile anche procedere al versamento dell’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota dell’Imu stabilita per l’anno 2019. A questo proposito, il Mef osserva che se al momento del versamento dell’acconto risulta che il Comune ha già pubblicato le aliquote 2020 sul sito www.finanze.gov.it, il contribuente può determinare l’Imposta applicando le nuove aliquote pubblicate. Qualora quest’ultime siano state approvate prima dell’entrata in vigore della “Legge di bilancio 2020”, benché ancora valide, sono destinate ad essere modificate dai Comuni al fine di tenere conto della nuova disciplina. Secondo il Mef sarebbe pertanto opportuno considerare le aliquote dell’Imu vigenti nel 2019 e attendere il termine del 28 ottobre 2020, al fine di verificare quale sia l’atto definitivamente adottato per il 2020.

c) immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020: se il contribuente ha, al contempo, venduto un immobile nel 2019 e acquistato un altro immobile nel primo semestre del 2020, egli dovrà comunque versare l’acconto 2020 scegliendo tra il metodo individuato dal comma 762 per l’acconto 2020 e quello previsto dalla stessa norma a regime. Nel primo caso egli verserà l’acconto 2020 per l’immobile venduto nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di Imu e di Tasi, mentre non verserà nulla per quello acquistato nel 2020; di contro, nella seconda ipotesi verserà l’acconto 2020 per l’immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell’aliquota dell’Imu vigente per l’anno 2019, mentre non corrisponderà l’Imu per l’immobile venduto nel 2019.

Il contribuente dovrà adottare il medesimo criterio per entrambi gli immobili, senza combinare i 2 criteri, soprattutto nell’ipotesi in cui detta operazione conduca a non versare alcun acconto.

Destinazione dell’abitazione ad altro uso

  1. immobile tenuto a disposizione o locato nell’anno 2019 che viene destinato ad abitazione principale nell’anno 2020: in tal caso valgono le stesse osservazioni fornite alla precedente lett. a), in quanto nel 2020 è venuto meno il presupposto impositivo dell’Imu.
  2. immobile destinato ad abitazione principale nel 2019 che viene tenuto a disposizione o locato nell’anno 2020: sul punto occorre fare riferimento alle considerazioni svolte alla lett. b), posto che nell’anno 2019 il tributo non era stato versato per effetto dell’esclusione dell’abitazione principale dall’Imu mentre nell’anno 2020 a seguito del mutamento di destinazione è sorto il presupposto impositivo.
  3. immobili che nel 2020 subiscono un cambio di destinazione rispetto al 2019: se il contribuente possiede 2 immobili, uno adibito ad abitazione principale e l’altro tenuto a disposizione, e nel 2020 ne inverta la destinazione, valgono le stesse considerazioni svolte alla lett. c).

Altre fattispecie particolari

  1. fabbricati rurali strumentali e fabbricati merce: gli immobili in questione nel 2019 erano esenti da Imu ma assoggettati alla Tasi. Per tale casistica, il Mef ritiene applicabile le considerazioni di cui alla lett. b), con la specificazione che qualora si opti per il versamento dell’acconto, occorrere applicare l’aliquota di base pari allo 0,1%, stante la non imponibilità delle fattispecie in esame nella previgente disciplina Imu. Si deve anche sottolineare che per gli immobili in questione, laddove siano classificati nel gruppo catastale D, non opera la riserva statale di cui al comma 753, dal momento che i Comuni possono azzerare la relativa aliquota. Per i fabbricati rurali che non sono classificati nella Categoria catastale “D/10”, il Mef ribadisce che continua ad applicarsi la disciplina particolare che li riguarda, ovvero la previsione di una specifica annotazione ai fini dell’iscrizione negli atti del Catasto della sussistenza del requisito di ruralità.
  2. immobile per il quale nel 2020 è mutata la quota di possesso: secondo il Mef, per tale ipotesi, è preferibile seguire il criterio stabilito dal comma 762.

Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione in assenza di figli

Sul punto, il Ministero precisa che, in caso di separazione senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti, la giurisprudenza ritiene che la casa coniugale non possa essere assegnata ad uno dei 2 coniugi a titolo di contributo al mantenimento, in sostituzione dell’assegno di mantenimento, non avendo l’assegnazione una funzione assistenziale[1].

La differente formulazione della norma introdotta dall’art. 1, comma 741, lett. c), n. 4, della Legge n. 160/2019 fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge, e volta a chiarire che nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale. Quindi, secondo il Mef, non vi sono mutamenti rispetto alla disciplina previgente.

Immobili posseduti dagli Iacp e alloggi sociali

Per tali fattispecie, la “Legge di bilancio 2020” ha mantenuto sostanzialmente inalterato il regime fiscale in vigore fino al 31 dicembre 2019, ovverosia:

  • per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica (Erp), è prevista l’applicazione della detrazione di Euro 200 e dell’aliquota ordinaria, o di quella eventualmente ridotta deliberata dal comune. L’art. 1, comma 754, ha introdotto la possibilità di azzerare l’aliquota relativa agli immobili in questione che non erano, e continuano a non essere, assimilati all’abitazione principale[2], visto che “legittimato passivo dell’imposta è l’Ente possessore dell’immobile diverso dalla persona fisica locataria”. Aggiunge inoltre il Ministero che la facoltà di azzeramento dell’aliquota è suscettibile di essere esercitata per tutti gli immobili di proprietà di tali istituti, non solo per gli alloggi regolarmente assegnati ma anche, ad esempio, per quelli sfitti;
  • per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Dm. 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale è prevista dall’art. 1, comma 741, lett. c), n. 3), l’assimilazione ad abitazione principale con conseguente esenzione dall’Imu. Tali assimilazioni prendono in considerazione quelle fattispecie che altrimenti non potrebbero rientrare nell’ipotesi tipica di abitazione principali. Pertanto, gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al Dm. sopra citato. In tutti gli altri casi in cui non si può ricollegare all’ambito dell’alloggio sociale, l’immobile posseduto dagli Istituti in questione si applica la detrazione di Euro 200 di cui al punto precedente.

Aliquote e regolamenti applicabili per il saldo Imu 2020 in caso di mancata pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti ai sensi del comma 767

In caso di mancata pubblicazione delle Delibere sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e le detrazioni Imu vigenti nel comune per l’anno 2019. Tale Principio vale anche nel caso in cui il Comune non abbia mai deliberato in materia di aliquote Imu, il che comporta che l’applicazione l’aliquota dello 0,76% per gli immobili diversi dall’abitazione principale e quella dello 0,4% per le abitazioni principali di lusso.

Per quanto concerne le fusioni di Comuni avvenute nel 2020, in assenza di Delibera delle aliquote Imu 2020 da parte del Comune risultante da fusione, ai fini del saldo 2020 si applicano le aliquote di base previste dalla Legge n. 160/2019.

La continuità della disciplina dell’Imu vale anche nell’ipotesi di mancata pubblicazione del Regolamento per l’anno 2020, con conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel Regolamento vigente nell’anno 2019.

Imu Enti non commerciali

Non vi sono modificazioni relativamente al versamento del saldo 2019. Riguardo all’acconto dell’anno 2020, le 2 rate di acconto sono di importo pari ciascuna al 50% dell’Imposta complessivamente corrisposta a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019, esclusa la Tasi relativa all’occupante utilizzando il codice-tributo dell’Imu.

Iscop

Il Mef ritiene che, in considerazione del Principio della continuità, sussiste ancora la facoltà di istituire l’imposta di scopo.

Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi)

L’aliquota di questo nuovo Tributo – precisa il Mef – non potrà essere variata dai Comuni. Limitatamente all’anno 2020, il versamento dell’Imposta è effettuato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre, nei confronti dello Stato che provvederà all’attribuzione del gettito di spettanza comunale.

Area fabbricabile pertinenza del fabbricato

La nuova disciplina contenuta nell’art. 1, comma 741, lett. a), della Legge n. 160/2019, comporta il superamento della precedente impostazione normativa che consentiva di fare riferimento alla nozione civilistica di pertinenza di cui agli artt. 817 e seguenti, del Cc., nonché all’orientamento giurisprudenziale formatosi su tali disposizioni.

La parte residuale di un’area oggetto di sfruttamento edificatorio può essere considerata pertinenza ai fini Imu solo nel caso in cui la stessa risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta “graffatura”. In questo caso, il valore del fabbricato comprende anche quello della pertinenza, mentre in caso contrario l’area continua a considerarsi edificabile e come tale sarà soggetta ad autonoma imposizione.

Data della risoluzione del contratto di leasing: soggettività passiva Imu

La nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2020 si è posta in continuità con il precedente regime impositivo. Pertanto, il Legislatore ha inteso escludere la soggettività passiva prevista per la Tasi che permaneva in capo al locatario fino alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Dichiarazione Imu

Il termine dichiarativo è fissato al 30 giugno dell’anno successivoa quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’Imposta. Se il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020 ex art. 3-ter del Dl. n. 34/2019.

Tale regime vale anche per quanto disposto dal successivo art. 3-quater che ha esonerato dall’obbligo dichiarativo nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione il possessore dell’immobile locato a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 o concesso in comodato gratuito.


[1] Corte di Cassazione, Sentenza n. 6979/2007.

[2] Corte di Cassazione, Sentenza n. 20135/2019, in linea con la Circolare Mef n. 3/Df del 2012.