Nella Sentenza n. 5607 del 10 dicembre 2018 della Ctp Milano, i Giudici rilevano che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Dlgs. n. 23/2011, “soggetti passivi dell’Imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’Impresa, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.
Secondo i Giudici, la norma è chiara nel ricondurre al proprietario o titolare di altri diritti reali la debenza dell’Imposta, salvo il solo caso della concessione in leasing del bene e solo per la durata del contratto. Venuto meno il contratto di leasing, viene meno l’eccezione e la soggettività passiva d’imposta deve ricondursi al proprietario dell’immobile.
Quindi, i Giudici ritengono di dover aderire alla giurisprudenza che riconduce alla proprietà la soggettività passiva Imu al momento del venir meno del contratto di locazione finanziaria. In concreto, è il titolo (cioè il contratto stipulato) che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non la disponibilità di fatto del bene.