Imu: convertito in Legge n. 5/14 del Dl. n. 133/13, che ha disposto l’abolizione della seconda rata 2013

È stato pubblicata sulla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2014 – Supplemento ordinario n. 9, ed è in vigore dal 30 gennaio 2014, la Legge 29 gennaio 2014, n. 5, contenente la “Conversione in legge, con modificazioni del Dl. 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l’Imu, l’alienazioni di immobili pubblici e la Banca d’Italia”.

Il Decreto in commento è suddiviso in 3 Titoli: il primo fa riferimento all’abolizione della seconda rata Imu e alle relative coperture, oltre a disporre ulteriori norme in materia di immobili pubblici, il secondo impartisce nuove norme concernenti la Banca d’Italia, mentre il terzo concerne disposizioni di coordinamento, tra le quali l’indicazione del riferimento merceologico degli ulteriori incrementi delle aliquote di accisa per la birra, per i prodotti alcolici intermedi e per l’alcol etilico, previsti dall’art. 15, comma 2, lett. e-bis) ed e-ter), del Dl. 8 agosto 2013, n. 91.

Art. 1 – Abolizione della seconda rata dell’Imu

Non è più dovuta, per l’anno 2013, la seconda rata dell’Imposta municipale propria, con riferimento, rispettivamente:

1 – alle abitazioni principali e alle relative pertinenze, con l’esclusione dei fabbricati classificati nelle Categorie catastali “A/1”, “A/8” e “A/9”;

2 – alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica;

3 – agli immobili assegnati a titolo di diritto di abitazione, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, al coniuge;

4 – agli immobili posseduti e non concessi in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento militare, alle Forze di Polizia a ordinamento civile, ai Vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

5 – ai terreni agricoli e a quelli non coltivati, di cui all’art. 13, comma 5, del Dl. n. 201/11, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;

6 – ai fabbricati rurali ad uso strumentale ex art. 13, comma 8, del Dl. 6 dicembre 2011, n. 201.

Rispetto a quanto sopra indicato, fanno eccezione gli immobili situati nei Comuni che hanno approvato/confermato un’aliquota Imu maggiorata rispetto a quella base, dove i contribuenti hanno dovuto pagare per detti immobili il 40% della differenza fra l’ammontare dell’Imu maggiorata e l’ammontare dell’Imu ad aliquota base. Il termine di versamento per i predetti importi, inizialmente previsto per il 16 gennaio 2014, è stato spostato al 24 gennaio 2014, dall’art. 1, comma 680, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014), e con la presente Legge di conversione n. 5/14 il dettato della norma è stato adeguato alla citata modifica.

L’abolizione della rata si applica anche per gli immobili, dai Comuni equiparati all’abitazione principale, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del Dl. n. 201/11 (unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata) ed ai sensi dell’art. 2-bis, del Dl. n. 102/13 (unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale).

Il comma 2 precisa che l’abolizione Imu non si applica per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali diversi da quelli indicati ai suddetti ai punti 5 e 6.

Con il comma 3 vengono stanziate risorse per assicurare ai Comuni il ristoro del minor gettito Imu in ragione dell’abolizione della seconda rata Imu. Una quota di tali risorse, indicativamente pari alla metà dell’ammontare determinato applicando l’aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile ricompreso fra quelli agevolati dal Dl n. 133/13, è assegnata ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, nella misura risultante dall’Allegato “A”.

Un Decreto Mef, da emanare entro il 28 febbraio 2014, determinerà il conguaglio del contributo compensativo. L’attribuzione avverrà sulla base di una metodologia concordata con l’Anci, prendendo come base i dati di gettito relativi all’anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate dai Comuni nell’anno 2013, nonché tenendo conto di quanto già corrisposto ai medesimi Comuni con riferimento alle stesse tipologie di immobili sopra indicati, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Dl. 31 agosto 2013, n. 102. Eventuali eccedenze riconosciute ai Comuni dovranno essere destinate alla riduzione delle Imposte comunali dovute nel 2014 in relazione agli immobili per le quali sono state erogate.

Per i Comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la compensazione del minor gettito Imu derivante dall’abolizione della seconda rata avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di Compartecipazione ai tributi erariali.

La copertura finanziaria per il ristoro ai Comuni del mancato gettito per la seconda rata Imu è prevista dagli articoli successivi mediante l’utilizzo delle maggiori entrate 2013 derivanti dalla maggiorazioni degli acconti Ires 2013 e dall’Addizionale Ires 2013 per determinate categorie di contribuenti.

Il comma 11 permetteva, in deroga all’art. 175 del Tuel, che i Comuni beneficiari del trasferimento compensativo a ristoro dell’abolizione della seconda rata Imu potessero apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013.

Inoltre, il comma 12 stabilisce che, per il 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli Enti Locali all’anticipazione di Tesoreria di cui all’art. 222 del Tuel sia incrementato, sino al 31 marzo 2014, da 3 a 5 dodicesimi. Gli oneri per interessi a carico dei Comuni per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di Tesoreria saranno rimborsati dal Ministero dell’Interno, nel limite massimo complessivo di Euro 3,7 milioni, con modalità e termini che verranno fissati con Decreto da adottare entro il 31 gennaio 2014.

In sede di conversione è stato introdotto il comma 12-bis, il quale prevede che, nei casi di insufficiente versamento della seconda rata Imu 2013, non sono dovuti interessi e sanzioni se il contribuente adempie agli obblighi entro il 24 gennaio 2014.

Rileviamo, in merito al presente comma 12, un chiaro contrasto con l’art. 1, comma 728, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), in quanto quest’ultima norma aveva previsto l’esimente da sanzioni ed interessi in caso di insufficiente versamento Imu per le regolarizzazioni effettuate entro la scadenza della prima rata Imu 2014 (16 giugno 2014). Il Legislatore ha previsto, con la Legge di conversione in commento, l’anticipazione del termine per il ravvedimento “gratuito” ad una data addirittura anteriore all’entrata in vigore della norma, in violazione degli art. 3 e 10, della Legge n. 212/00 (“Statuto del contribuente”).

Art. 2 – Disposizioni in materia di acconti di imposte

Il presente art. 2 prevede, per gli Enti creditizi e finanziari, la Banca d’Italia e per le Società e gli Enti che esercitano attività assicurativa, la maggiorazione al 128,5% dell’aliquota per il calcolo dell’acconto Ires per l’anno 2013, da applicarsi sull’Imposta risultante per l’esercizio 2012.

Inoltre è disposta, sempre per gli Enti creditizi e finanziari, per la Banca d’Italia e per le Società e gli Enti che esercitano attività assicurativa, un’addizionale Ires dell’8,5%. La citata Addizionale non viene applicata sulle variazioni in aumento promananti dalle svalutazioni crediti di cui all’art. 106, comma 3, del Tuir.

I soggetti interessati dovevano versare, entro il 10 dicembre 2013, a titolo di seconda o unica rata di acconto Ires, la differenza fra l’acconto complessivo determinato con le nuove disposizioni e l’eventuale prima rata d’acconto già versata.

A partire dal 2013 è previsto, a carico dei soggetti che applicano l’Imposta sostitutiva di cui all’art. 5 del Dlgs. 21 novembre 1997, n. 461, entro il 16 dicembre di ciascun anno, il versamento di un acconto pari al 100% dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi 11 mesi del medesimo anno; il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, dai versamenti della stessa Imposta sostitutiva.

Art. 3 – Disposizioni in materia di immobili pubblici

Ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, e anche allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e di ridurre il consumo di suolo, le disposizioni di cui all’art. 40, comma 6, della Legge n. 47/85, relative alle domande di sanatoria delle opere edilizie abusive, si applicano anche alle alienazioni di immobili pubblici, anche di Enti territoriali, di cui all’art. 11-quinquies del Dl. n. 203/05; per esse, la domanda di sanatoria delle opere edilizie abusive può essere presentata entro un anno dall’atto di trasferimento dell’immobile.

Il comma 2 precisa che possono essere oggetto di dismissione, tramite l’Agenzia del Demanio, anche gli immobili ad uso prevalentemente abitativo, anche degli Enti territoriali. In questo caso, gli Enti interessati devono individuare, con apposita Delibera ai sensi e per gli effetti dell’art. 58, del Dl. n. 112/08, gli immobili che intendono dismettere. E’ in ogni caso vietata l’alienazione degli immobili citati nel comma in commento a Società la cui struttura non permette di identificare le persone fisiche e le Società che ne detengono la proprietà o il controllo. L’utilizzo di Società anonime aventi sede all’estero determina la nullità dell’atto di trasferimento.

Il Legislatore, oltre a mantenere gli obblighi previsti dalla normativa anti-mafia, esclude dalla trattativa privata i soggetti che sono stati condannati, con Sentenza passata in giudicato, per reati fiscali e tributari.

In sede di conversione sono stati inseriti i commi da 2-bis a 2-septies.

Il comma 2-bis prevede che la Sgr del Mef (“Invimit Spa”) che gestisce i fondi comuni di investimento di cui agli artt. 33, commi 1, 8-bis, 8-ter e 8-quater, e 33-bis, del Dl. n. 98/11, operi sul mercato in regime di libera concorrenza.

Il comma 2-ter aggiunge all’art. 66, del Dl. n. 1/12, il comma 1-bis, con il quale prevede, con riferimento alla dismissione dei terreni agricoli demaniali e a vocazione agricola, che il Dm. attuativo, da emanarsi in sede di prima applicazione, venga emanato entro il 30 aprile 2014.

I commi 2-quater e quinquies prevedono che il Ministero dei Beni culturali e del Turismo e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, anche su segnalazione degli Enti Locali, provvedano ad individuare i beni di rilevante interesse che devono rimanere di proprietà dello Stato ed essere valorizzati, per quanto riguarda i beni culturali, e per i quali devono essere avviati procedimenti rivolti all’istituzione di aree naturali, per quanto riguarda i beni di rilevante interesse ambientale.

Il comma 2-sexies dispone che i Ministeri di cui sopra devono comunicare gli immobili individuati, e i relativi avvii dei procedimenti, all’Agenzia del Demanio, la quale provvede, entro 2 mesi, alla sospensione delle procedure di dismissione dei beni.

Artt. 4, 5 e 6 – Capitale e Organi della Banca d’Italia

Gli artt. 4, 5 e 6 dettano norme in materia di qualificazione giuridica e indipendenza della Banca d’Italia, disponendo in merito all’aumento del capitale, alla distribuzione di utili, alla definizione della natura soggettiva dei possibili soci e ai limiti della loro partecipazione.


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