Nella Sentenza n. 3490 del 12 giugno 2019 del Tar Lazio, una Società proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento Imu per l’anno 2012, notificato in data 18 novembre 2015, per complessivi Euro 41.284,00. I Giudici rilevano che, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, ai sensi del Dlgs. n. 504/1992, così come modificato dall’art. 58, comma l, lett. a), del Dlgs. n. 446/1997, nel caso di immobile concesso in locazione finanziaria, la soggettività passiva fa capo al locatario utilizzatore e non alla proprietaria Società di leasing locatore. In particolare, l’art. 3, comma 2, del Dlgs. n. 504/1992, così come modificato dall’art. 58, comma 1, lett. a) del Dlgs. n. 446/1997, ha previsto, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, che la soggettività passiva d’imposta facesse sempre capo alla Società utilizzatrice e per tutta la durata del contratto e non alla Società di leasing. Dall’introduzione dell’Ici con il Dlgs. n. 504/1992, il Legislatore ha modificato nel corso degli anni i criteri di soggettività passiva dell’Imposta per gli immobili concessi in leasing (o locazione finanziaria), scollegandola dalla proprietà del bene. L’onere impositivo è stato così traslato dal proprietario/ex lege concedente al possessore/utilizzatore recependo il Principio generale che individua come presupposto ai fini dell’applicazione dell’Ici “il possesso di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 504/1992”. In linea di diritto ciò comporta quindi che, fino alla riconsegna del bene, obbligato al pagamento dell’Imu è comunque l’utilizzatore/locatario e che la Società di leasing ha titolo per vedersi rimborsato quanto indebitamente versato al Comune.