Imu: il trattamento impositivo del fabbricato adibito a Scuola paritaria

Nell’Ordinanza n. 9211 del 6 aprile 2021 della Corte di Cassazione, la questione controversa riguarda l’assoggettamento, dapprima ad Ici, e poi ad Imu, di un fabbricato adibito a Scuola paritaria.
La Suprema Corte osserva che l’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992, nel testo vigente dall’1° gennaio 2003 al 3 ottobre 2005, disponeva l’esenzione dall’Ici per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), del Dpr. n. 917/1986 (Tuir), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Tale disposizione è stata, in seguito, integrata e modificata dall’art. 7, comma 2-bis, del Dl. n. 203/2005, che ha esteso l’esenzione alle attività indicate dalla medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse. Poi, un’ulteriore modifica è intervenuta con l’art. 39 del Dl. n. 223/2006 che, sostituendo il comma 2-bis del citato art. 7 del Dl. n. 203/2005, ha stabilito che l’esenzione disposta dall’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992 si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera “che non abbiano esclusivamente natura commerciale”.
Peraltro, i Giudici di legittimità precisano che le condizioni dell’esenzione sono cumulative, nel senso che è richiesta la coesistenza, sia del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale dell’Ente, sia del requisito oggettivo in forza del quale l’attività svolta nell’immobile deve rientrare tra quelle previste dall’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992. In particolare, deve trattarsi di immobili destinati direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di determinate attività, tra le quali quelle dirette all’esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana.
Pertanto, con riguardo alla verifica del requisito oggettivo, è irrilevante la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi; tale elemento, costituendo una fase successiva, non fa infatti venir meno l’eventuale carattere commerciale dell’attività. Sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori, la Suprema Corte afferma che il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza in concreto dei requisiti dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale.
Sul diverso versante della compatibilità della norma in esame con il diritto dell’Unione Europea, i Giudici di legittimità statuiscono che l’esenzione prevista in favore degli Enti non commerciali dall’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell’Unione Europea solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l’attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico. Ed è questa la disposizione normativa da applicare ratione temporis alla fattispecie in esame, per la parte concernente il pagamento dell’Ici per gli anni 2010 e 2011, prima delle modifiche apportate dall’art. 91-bis del Dl. n. 1/2012.
Per sfuggire ad un assai probabile procedimento per infrazione, il Legislatore nazionale ha successivamente provveduto ad abrogare l’Ici e ad introdurre l’Imu sulla componente immobiliare. In definitiva, le condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione da Imu sono le seguenti:
1) gli immobili devono essere utilizzati da Enti non commerciali;
2) devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto);
3) le attività tassativamente indicate devono essere svolte con modalità non commerciali.
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