Imu: il trattamento impositivo della locazione finanziaria

Imu: il trattamento impositivo della locazione finanziaria

Nella Sentenza n. 326 del 9 maggio 2019 della Commissione Tributaria regionale Molise, la questione controversa che viene affrontata è se ai fini Imu, in tema di locazione finanziaria, con attribuzione della soggezione passiva del Tributo in capo al locatario, lo stesso continui ad esserlo anche dopo la risoluzione anticipata con mancata riconsegna del bene.

I Giudici affermano che il locatario che non adempie alla riconsegna del bene è obbligato al pagamento dell’Imposta finché resta l’unico soggetto che può godere dello stesso. In base alle Istruzioni ministeriali di cui al Dm. 30 ottobre 2012, i mutamenti di soggettività passiva devono essere dichiarati, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo, sia da chi ha iniziato ad esserlo. Viene espressamente previsto che, in caso di risoluzione anticipata, la Società di leasing ed il locatario sono coloro su cui grava l’onere dichiarativo Imu entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna.

Tale precisazione in ordine al momento a partire dal quale decorre il termine per la presentazione della Dichiarazione Imu implica una presa di posizione in relazione all’evento determinante il mutamento di soggettività passiva del Tributo, alla cui stregua risulta che il locatario, inadempiente rispetto all’obbligo di riconsegna dell’immobile, resta obbligato al pagamento dell’Imu fin quando rimanga l’unico soggetto che può godere del bene, ossia fino al momento di effettiva riconsegna dell’immobile alla Società locatrice, per cui specularmente è solo dalla riconsegna del cespite che la Società di leasing acquisisce la titolarità passiva del rapporto di imposta, con conseguente obbligo di presentare la dichiarazione.

Tale soluzione è quella più aderente al complessivo impianto normativo di riferimento, non potendosi ritenere di ostacolo il tenore letterale dell’art. 9, comma 1, del Dlgs. n. 23/2011, in base al quale in ipotesi di concessione in leasing di beni immobili il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. Ed infatti, nel caso in cui il locatario si renda inadempiente rispetto all’obbligo di restituzione del bene alla scadenza (o risoluzione anticipata) del contratto, il rapporto negoziale non termina istantaneamente di produrre i suoi effetti, essendo bensì fonte di obblighi ulteriori, sempre scaturenti dal contratto.

Da tanto ne deriva che il protrarsi degli effetti scaturenti dal contratto di leasing a causa dell’inadempimento del debitore valga a giustificare il permanere della soggettività passiva all’Imu in capo al locatario sino alla riconsegna del cespite.

Va anche rimarcato che deve ritenersi coerente con la natura ed il presupposto del Tributo l’identificazione del locatario quale soggetto passivo, in considerazione che l’utilizzatore del bene ne consegue il pieno godimento, esercitando un potere di controllo diretto, con obbligo di eseguire tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, con assunzione del rischio di perimento della cosa sino alla effettiva riconsegna.

Pertanto, non vi è dubbio che il locatario riveste una posizione giuridica del tutto assimilabile a quella del proprietario, esercitando i diritti tipicamente spettanti a quest’ultimo ed assumendo i correlati rischi ed obblighi.

I Giudici osservano che il momento che segna la cessazione del rapporto di dominio/responsabilità sulla cosa locata non coincide con il momento di risoluzione del contratto di leasing, bensì con quello in cui interviene la materiale riconsegna del bene nei confronti della Società locatrice. In tale ottica, è da condividere pertanto la soluzione contenuta nelle Istruzioni ministeriali, la quale ricomprende il locatario dell’immobile nella schiera dei soggetti passivi Imu per tutto il tempo in cui questi eserciti un dominio di fatto sul bene e sia gravato da tutti i relativi rischi e oneri, fino a quando abbia la disponibilità materiale della cosa.

Tuttavia, se tale è la ratio per il quale la normativa tributaria non individua la Società di leasing chiamata al pagamento della Imposta in pendenza del contratto di locazione finanziaria, la stessa giustificazione vale a confortare la tesi della mancanza di soggezione al Tributo anche nel frangente temporale in cui, risolto il contratto, non si sia verificata la materiale riconsegna del bene.

Ne deriva infine che tale possa essere considerata l’interpretazione funzionale dell’art. 9 del Dlgs. n. 23/2011 ispirata alla logica secondo cui il presupposto del Tributo deve essere rinvenuto in capo al soggetto che riveste una posizione assimilabile a quella del proprietario.

di Carolina Vallini


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