Imu: immobile adibito a Casa per ferie

Imu: immobile adibito a Casa per ferie

Nella Sentenza n. 70 dell’8 giugno 2019 della Ctp Sondrio, la questione controversa in esame riguarda l’Imu dovuta per alcune annualità da una Fondazione proprietaria di immobili adibiti a Casa per ferie. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i) del Dlgs. n. 504/1992, richiamato ai fini Imu dall’art. 9, comma 8, del Dlgs. n. 23/2011, sono esenti dall’Imposta “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. e), del Dpr. n. 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), della Legge n. 222/1985”. La norma è chiara nel prevedere che l’immobile, per essere esente dall’Imposta, deve essere destinato esclusivamente allo svolgimento di attività sociali senza fine di lucro. Più precisamente, perché si possa riconoscere l’esenzione in oggetto, è necessario che l’Ente non commerciale utilizzi l’immobile direttamente per lo svolgimento in modo diretto ed esclusivo di una delle attività senza scopo di lucro tassativamente previste dal Legislatore.

In tal senso, i Giudici chiariscono che l’agevolazione in discorso è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal Legislatore ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un Ente pubblico o privato che non abbia come oggetto l’esercizio di attività commerciali. Inoltre, i Giudici precisano che, nel momento in cui gli utenti pagano un corrispettivo per i servizi offerti, la relativa attività assume necessariamente carattere commerciale, “senza che a ciò osti la gestione in perdita”, in quanto il conseguimento di ricavi è di per sé indice sufficiente del carattere commerciale dell’attività svolta.

Tuttavia, nel caso di specie, l’esenzione non può essere applicata, non sussistendo in primo luogo il requisito soggettivo. Invero, non sussiste la prova che la Fondazione ricorrente possa essere normativamente ricondotta, negli anni oggetto di accertamento, alla categoria degli Enti non commerciali così come qualificati dalla disciplina specifica dettata al riguardo dal Legislatore, avendo intrapreso solamente a decorrere dal 2017 l’iter di adeguamento del proprio Statuto alle previsioni di cui al Dm. n. 200/2012. Peraltro, difetta anche il requisito di ordine oggettivo poichè, come risulta dallo stesso sito internet che pubblicizza la struttura, l’attività ricettiva esercitata viene svolta con modalità del tutto analoghe a quelle adottate dai soggetti commerciali che nel medesimo contesto erogano un servizio recettivo similare. A questo riguardo, i Giudici sottolineano che il servizio viene offerto alla generalità degli utenti, non a specifiche categorie, ponendosi così in diretta concorrenza con le strutture alberghiere della zona. Più precisamente, la Casa per ferie in questione offre i propri servizi secondo un tariffario che si pone sostanzialmente in linea con quello predisposto da strutture commerciali che offrono un servizio assimilabile a quello erogato dall’appellante. Ed ancora, i Giudici pongono in evidenza l’art. 4, comma 4, del Dm. n. 200/2012, il quale prevede che “lo svolgimento di attività ricettive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio”. Quindi, la Casa per ferie in questione svolge l’attività ricettiva secondo criteri economici e non solidaristici, e perciò deve versare l’Imu.


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