Nella Sentenza n. 1835 del 6 giugno 2017 della Ctr Emilia Romagna, un Comune sosteneva che le agevolazioni dell’Imu dovevano essere limitate alle sole persone fisiche, in quanto sono le uniche che possono essere iscritte in una gestione previdenziale. I Giudici rilevano che in effetti, relativamente all’Ici, la norma interpretativa contenuta nell’art. 58 del Dlgs. n. 446/97 limitava le agevolazioni alle persone fisiche iscritte nella previdenza agricola.
Però i Giudici devono considerare che i nuovi requisiti di imprenditore agricolo introdotti dal Dlgs. n. 99/04, di fatto superano quelli previsti dal Dlgs. n. 446/97, che richiedevano l’iscrizione previdenziale delle sole persone fisiche, riconoscendo la figura di imprenditore agricolo professionale anche per le Società. Infatti, le Società possono ottenere la qualifica di Iap qualora l’oggetto sociale preveda l’esercizio esclusivo delle attività agricole (art. 2135 del Cc.) e qualora un socio possegga a titolo personale la qualifica di imprenditore agricolo professionale, e, per le Società di capitali, che almeno un Amministratore abbia la medesima qualifica. Per le Cooperative l’Amministratore deve essere anche socio e in generale l’Amministratore può fornire la qualifica a una sola Società.
In conclusione, ne deriva che i benefici in materia di Imu spettano anche alle Società in cui un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.