Nella Sentenza n. 163 del 4 luglio 2019 della Corte Costituzionale, viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 del Dlgs. n. 23/2011 (“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”), in riferimento all’art. 53 della Costituzione.
Secondo il rimettente, la deducibilità parziale (al 20%) di quanto versato a titolo d’Imu dal reddito imponibile ai fini delle imposte erariali sui redditi violerebbe il principio di capacità contributiva, atteso che detti tributi finirebbero per gravare non sul reddito netto, indice di ricchezza del contribuente, bensì su quello lordo, fittiziamente attribuitogli.
I Giudici costituzionali precisano che la questione di legittimità costituzionale in esame è inammissibile.
In particolare, spiegano i Giudici, l’oggetto del giudizio riguarda il triennio fiscale 2012-2014, contrassegnato da un triplice diverso regime della deducibilità dell’Imu. Quello del 2012 caratterizzato dalla assoluta indeducibilità; quello del 2013 connotato da una deducibilità nella misura del 30%; quello del 2014 in cui detta misura è stata ridotta al 20%.
Denunciando l’illegittimità costituzionale solo di quest’ultimo regime, il rimettente non spiega perché analoghi dubbi non riguarderebbero quello, ancor meno vantaggioso, dell’anno 2012 e quello del 2013, in cui la deducibilità è stata fissata al 30%. Omettendo di confrontarsi con i regimi normativi relativi ai precedenti periodi d’imposta altrettanto rilevanti nella fattispecie al suo esame, risulta incomprensibile la ragione per la quale egli ritenga incompatibile con il principio di capacità contributiva solo una percentuale di deduzione dell’Imu dall’Ires pari al 20%, con ciò indirettamente validando il contenuto dei regimi di deducibilità inerenti agli anni 2012 e 2013.