Imu: prorogato il termine per il versamento relativo ai terreni agricoli montani

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 291 del 16 dicembre 2014, ed è in vigore da tale data, il Dl. 16 dicembre 2014, n. 185, “Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento Imu per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario”.

Il Decreto in commento dispone in relazione a varie materie: termine di versamento Imu dei terreni agricoli montani (art. 1), finanziamento del Fondo emergenze nazionali (art. 2), supplenze brevi nella scuola (art. 3), sterilizzazione della clausola di salvaguardia e della ristrutturazione del debito delle Regioni (art. 5).

Di seguito andiamo ad analizzare l’unico articolo d’interesse per i Comuni, rinviando alla lettura della disposizione per quanto riguarda gli articoli non trattati.

Art. 1 – Proroga del termine di pagamento dei terreni agricoli montani a seguito della revisione di cui al Decreto-legge 24 aprile 2014, n.66

Si dispone il rinvio del termine del versamento Imu 2014 per i terreni agricoli non più oggetto d’esenzione ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. h), del Dlgs. n. 504/92. La scadenza, originariamente prevista per il 16 dicembre 2014 dall’art. 3, del Decreto interministeriale 28 novembre 2014, è stata rinviata al 26 gennaio 2015.

L’Imu per i terreni non più oggetto dell’esenzione deve essere calcolata ad aliquota base, a meno che i Comuni interessati non abbiano approvato specifiche aliquote per i terreni agricoli.

Il comma 2 tratta della contabilizzazione delle regolazioni contabili tra Enti Locali e Ministero: gli importi a titolo di maggior gettito Imu convenzionalmente individuati dal Decreto interministeriale dovranno essere accertati a tale titolo nell’anno 2014, a fronte della corrispondente riduzione dell’assegnazione a titolo di “Fondo di solidarietà comunale”.

I Comuni interessati dalla compensazione per i terreni, ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, di cui all’ultimo periodo dell’art. 22, comma 2, del Dl. 24 aprile 2014, n. 66 dovranno accertare, in deroga all’art. 175, del Tuel,la relativa entrata come integrazione del “Fondo di solidarietà comunale” per il medesimo esercizio 2014.