E’ stato pubblicato in data 1˚ dicembre 2014 sul sito web istituzionale del Mef – Dipartimento delle Finanze, il Decreto Interministeriale 28 novembre 2014 in materia di esenzione Imu per i terreni agricoli situati in territori montani.
Art. 1 – ambito applicativo
Le disposizioni del Decreto in commento si applicano a tutti i Comuni del territorio nazionale ad eccezione di quelli ricadenti all’interno delle Province autonome di Trento e Bolzano, che sono sottoposti all’Imi (Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3).
Art. 2 – ambito applicativo dell’esenzione dall’Imposta municipale propria
Il comma 1 del presente art. 2 ha disposto che l’esenzione completa da Imu si applica a tutti quei terreni situati nei Comuni ubicati ad un’altitudine di 601 metri e oltre. Ai fini del computo dell’altitudine si tiene conto della colonna “Altitudine del centro (metri)” dell’Elenco dei Comuni italiani pubblicato sul sito Istat. Riteniamo opportuno precisare che, a differenza di quanto disposto nel comma successivo, l’esenzione in parola si applica indipendentemente dalla qualifica soggettiva del soggetto passivo del terreno.
Il comma 2 ha previsto l’esenzione da Imu per i terreni agricoli montani situati in Comuni aventi altitudine del centro compresa tra 281 metri e 600 metri. L’esenzione in parola si applica limitatamente ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
Il comma 3 ha esteso l’ambito d’applicazione dell’esenzione di cui al sopra citato comma 2 anche al caso in cui i terreni siano dati in locazione o in comodato ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
Il comma 4 ha precisato che, per i terreni non ricompresi tra quelli individuati ai commi 1 e 2, resta ferma l’applicazione della disciplina Imu, in particolare di quella dettata dall’art. 13, commi 5 (riduzione del coefficiente per il calcolo Imu per gli Iap ed i coltivatori diretti) e 8-bis (riduzione a scaglioni Imu per gli Iap che possiedono e conducono il terreno), del Dl. n. 201/11.
Le disposizioni dell’art. 2 in commento sostituiscono la precedente disciplina in materia prevista dalla Circolare Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9.
Il comma 6 ha disposto che i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile ricadenti all’interno di quelli indicati ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 2 in commento sono esenti dall’Imu.
Art. 3 – versamento dell’Imposta municipale propria per l’anno 2014
L’art. 3 ha individuato nel 16 dicembre 2014 il versamento di quanto dovuto dall’applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto in esame. Riteniamo opportuno precisare che il Sottosegretario al Mef, Pierpaolo Baretta, ha annunciato che la “Legge di Stabilità 2015” prorogherà tale scadenza al mese di giugno 2015.
Per la consultazione dell’Allegato A, contenente gli importi da recuperare/rimborsare ai Comuni, e della stima e destinazione del maggior gettito, rinviamo alla lettura del Decreto.