Imu: rimborsi per errati versamenti e ravvedimento operoso

Il testo del quesito:

1) In relazione ai rimborsi per errati versamenti, l’invio delle comunicazioni al Mef, previste dall’art. 1, commi da 722 a 727, della Legge n. 147/13, come deve essere effettuato ?

2) Il Comune, per quanto riguarda il comma 724, ha provveduto da tempo ad effettuare i rimborsi anche della quota di competenza dello Stato facendo transitare gli importi su un diverso capitolo di bilancio dell’Ente; si devono comunicare tali rimborsi ?

3) Il ns. Comune ha da anni inserito nel Regolamento generale delle Entrate la possibilità di estendere il termine per la fruizione del ravvedimento operoso prevedendo che esso possa essere effettuato fino al giorno precedente a quello in cui il contribuente riceve un atto di accertamento da parte dell’Amministrazione. Tale previsione regolamentare è legittima ?

 

La risposta dei ns. esperti.

Con riferimento al primo quesito, significhiamo che l’art. 1, commi da 722 a 727, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), ha definito, a decorrere dall’anno 2012, le procedure da seguire per la regolarizzazione degli errati versamenti Imu.

Nella formulazione originaria della norma, il Legislatore non aveva definito modalità tecniche per l’invio delle comunicazioni al Mef, mentre successivamente, l’art. 1, comma 4, del Dl. 6 marzo 2014, n. 16, ha esteso l’applicazione delle procedure previste dalla Legge n. 147/13 a tutti i Tributi locali; inoltre, il citato comma 4 ha stabilito che “con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni [art. 1, commi da 722 a 727, della Legge n. 147/13]”. Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Finanze locale – ha precisato, con il Comunicato 21 maggio 2014, che, “nelle more dell’adozione del Decreto di cui al comma 4 dell’art. 1 del ripetuto Dl. n. 16/14, anche ai fini di una semplificazione e razionalizzazione della procedura nonché di riduzione dei costi, l’obbligo di comunicazione da parte dell’Ente Locale – previsto dal citato art. 1, commi da 723 a 727, della richiamata Legge 147/13 – si riterrà assolto con il solo invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze che poi provvederà a trasmettere la relativa documentazione al Ministero dell’Interno”.

Alla data in cui scriviamo non è stato ancora emanato il Decreto attuativo della disposizione citata e, quindi, non risulta formalizzata una modalità tecnica di comunicazione avallata dal Mef. Il Comune deve quindi provvedere ad effettuare la comunicazione al Mef con mezzi idonei a garantire, non solo l’invio degli atti, ma anche la loro ricezione da parte del Dicastero. Reputiamo che una modalità che assolve tali requisiti sia la comunicazione a mezzo Pec; tale soluzione operativa è utilizzata nella prassi di numerosi Enti ed è confermata dal Mef (Ufficio Relazioni con il pubblico), il quale invita ad inviare le comunicazioni all’indirizzo Pec della Direzione Legislazione tributaria e Federalismo fiscale (df.dltff@pce.finanze.it).

Sul punto, riteniamo doveroso procedere ad effettuare alcune precisazioni.

La mancanza del Decreto attuativo del disposto dell’art. 1, comma 4, del Dl. 6 marzo 2014, n. 16, non permette di avallare, se non con riserva, l’invio della documentazione tramite Pec, in quanto il Dm. Mef potrebbe optare per altri canali di interscambio dati.

Considerato anche che la normativa di riferimento non prevede termini perentori per l’effettuazione della comunicazione, per il momento consigliamo che l’Ente valuti la possibilità di attendere l’emanazione del Decreto attuativo, al fine di non incorrere in comunicazioni con modalità non conformi a quelle previste dal Mef.

Per quanto concerne il secondo quesito, la normativa (art. 1, comma 724, della Legge n. 147/13) dispone che il Comune, all’esito dell’istruttoria, rimborsa la quota di propria competenza e segnala al Mef l’importo totale da restituire, la quota di competenza del Comune rimborsata o da rimborsare e l’eventuale quota a carico dell’Erario, da rimborsare ai sensi dell’art. 68 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato di cui al Dm. Mef 29 maggio 2007.

Il Comune deve dunque provvedere alla segnalazione dei rimborsi erogati, anche al fine di comunicare al Mef eventuali rimborsi della quota erariale già effettuati (erroneamente) dal Comune e di richiedere la regolarizzazione di tali importi anticipati dall’Ente per conto dell’Erario.

Riferiamo che, benché appare chiaro che il Comune ha agito con l’intento di agevolare la restituzione delle somme versate dal contribuente, l’Ente deve provvedere al rimborso della sua quota di competenza, mentre la quota erariale dovrebbe essere rimborsata direttamente dallo Stato con le modalità previste dal citato art. 68, delle Istruzioni citate.

Nel presente caso, eccezionalmente il rimborso sarà di spettanza dell’Ente Locale che ha già anticipato le somme al contribuente.

Con riferimento al terzo quesito, precisiamo che l’art. 16, del Dlgs. n. 473/97, ha previsto che “alle violazioni delle norme in materia di Tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso”. Dalla lettura della norma riportata evinciamo che per i Tributi locali si applicano gli stessi istituti sanzionatori previsti per i Tributi erariali, tra i quali rientra anche quello del “ravvedimento operoso”. Il rinvio al citato art. 16 è stato avanzato anche dalla Risoluzione Mef 18 maggio 2012, n. 3/DF, la quale ha precisato che “alle violazioni delle norme in materia di Tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, vale a dire il Dlgs. n. 472/97 e gli artt. 13, 14 e 15, del Dlgs. n. 471/97”.

L’art. 13, del Dlgs. n. 472/97, in materia di “ravvedimento operoso”, prevede 2 limiti ostativi alla fruizione di tale istituto:

  • l’inizio di attività di accertamento: violazione già contestata, accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;
  • il ravvedimento deve essere effettuato entro il termine per la presentazione della Dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’omissione o, se non prevista, entro un anno dal mancato versamento.

Visto il quadro normativo di riferimento, non riteniamo possibile, per il Comune, derogare alle prescrizioni di legge, anche mediante Regolamento emanato ai sensi dell’art. 52, del Dlgs. n. 446/97.

di Alessandro Maestrelli

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