L’Inail, con la Circolare 21 marzo 2016, n. 10, “Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 Dpr. n.1124/1965”, ha illustrato le modalità per l’invio del certificato medico del lavoratore, vittima di infortunio o di malattia professionale, che non ricade più sul datore di lavoro ma sul medico o sulla struttura sanitaria che per prima presta assistenza.
Il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria provvede all’inoltro all’Inail, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite la struttura
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