L’art. 6 del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14, modificando il comma 9 dell’art. 5 del Dl. n. 95/12 convertito con Legge n. 135/12, ha previsto che le P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 (quindi anche gli Enti Locali) non possano attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
La nuova formulazione ha ampliato la portata della precedente versione della norma, la quale prevedeva l’impossibilità di conferire incarichi a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse Amministrazioni e collocati in quiescenza, che avessero svolto,
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