Incarichi di collaudo delle opere di urbanizzazione a scomputo di oneri

Nella Delibera n. 38 del 1° giugno 2020 della Corte dei conti Emilia Romagna, un Sindaco ha chiesto un parere circa la riconducibilità o meno degli incarichi di “collaudo di opere di urbanizzazione a scomputo di oneri” (di valore inferiore alla soglia comunitaria) ricevuti dal dipendente pubblico direttamente dal lottizzatore (convenzionato con la Pubblica Amministrazione diversa da quella dell’appartenenza) nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 61, comma 9, del Dl. n. 112/2008, a mente del quale “Il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l’attività di componente o di Segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei Dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell’Avvocatura dello Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. Secondo l’orientamento già tracciato dalla giurisprudenza costituzionale e contabile, il duplice obiettivo perseguito dalla disposizione dell’art. 61, comma 9, del Dl. n. 112/2008, è rappresentato, da un lato, dalla riduzione della spesa pubblica e, dall’altro, di redistribuzione perequativa delle risorse per il trattamento accessorio di dipendenti pubblici (Corte conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n. 12/2015). Detta norma trova applicazione anche nei confronti degli Enti Locali, con la destinazione del 50% del compenso spettante al dipendente per l’incarico di collaudo ricevuto da terzi “ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente” (Corte dei conti, Sezioni Riunite, Deliberazione n. 58/2010; Mef – Dipartimento RgS, Circolare, n. 2/2010). Ciò posto, la Sezione ha affermato che gli incarichi di collaudo delle opere di urbanizzazione a scomputo di oneri, anche se conferiti direttamente dal lottizzatore, rientrano sempre nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 61, comma 9, del Dl. n. 112/2008, con la destinazione del 50% del compenso spettante al dipendente pubblico ai fondi per il trattamento economico accessorio del personale dell’Ente Locale che ha autorizzato l’incarico.