Un dipendente pubblico può svolgere l’incarico di Revisore di un Ente Locale ma è necessario che l’Ente di appartenenza dia l’autorizzazione, valutando l’eventuale presenza di conflitti di interesse ed il servizio venga svolto al di fuori dell’orario di servizio: è quanto affermato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – nel Parere pubblicato sul sito istituzionale il 25 gennaio 2021.
Il Dipartimento, pur indicando che, a prima facie, non sembra ricorrere un’ipotesi di incompatibilità ex art. 236 del Tuel, alla nomina del dipendente pubblico a Revisore di un Ente Locale (ipotesi che, come è noto, sono tipiche e nominate dal Legislatore e, pertanto, non derogabili né estensibili per analogia ad altri casi che non siano quelli espressamente previsti), ritiene che ai fini della concreta valutazione del caso specifico debba applicarsi quanto previsto dall’art. 53, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, secondo cui “in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’Amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da Amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da Società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi Organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”.
Pertanto, resta fondamentale l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, per la valutazione delle incompatibilità ex legis e per eventuali conflitti di interesse del caso concreto, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Dlgs. n. 39/2013.