Incarico in Organi di governo: sopravvenienza del collocamento a riposo

Nella Sentenza n. 309 del 4 febbraio 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici rilevano che l’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012, deve essere interpretato nel senso che, qualora il conferimento di un incarico in Organi di governo delle Amministrazioni sia intervenuto in un momento antecedente al collocamento in quiescenza, allorché sopraggiunga il collocamento a riposo, l’incarico prosegue sino alla scadenza prevista trasformandosi, da tale scadenza, in un rapporto a titolo gratuito. In particolare, l’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012, ha introdotto limitazioni al conferimento di incarichi di studio, di consulenza, dirigenziali, direttivi o cariche in organi di governo a soggetti, già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, con l’obiettivo di agevolare il ricambio generazionale nelle Pubbliche Amministrazioni e conseguire risparmi di spesa. Tali incarichi sono consentiti a titolo gratuito con una limitazione temporale per un anno per quelli dirigenziali o direttivi e in tutti gli altri casi senza limiti di tempo. Relativamente alla questione inerente l’applicabilità del comma più volte citato solo a coloro i quali siano già stati collocati a riposo oppure anche a coloro che, nominati quando ancora erano in servizio, siano stati successivamente collocati a riposo, per i Giudici il dato letterale depone a favore della prima opzione. La norma di legge si riferisce, in modo chiaro, solo ai “soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”, lasciando fuori dal suo campo di applicazione chi invece, all’atto del conferimento dell’incarico, non è ancora in quiescenza. Da questo si desume che gli incarichi, le cariche e le collaborazioni contemplati dalla legge in commento possono essere attribuiti a chi è ancora in servizio anche se, prima della scadenza dell’incarico, andrà a riposo. I Giudici reputano che, nell’ipotesi in cui venga conferito incarico ad un soggetto ancora in servizio, per evitare elusioni, al momento della collocazione in quiescenza il rapporto debba trasformarsi in un rapporto a titolo gratuito. Ed invero, ai sensi dell’art. 5, comma 9, gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti dello stesso comma 9 sono comunque consentiti a titolo gratuito. Occorre infine precisare la durata del rapporto a titolo gratuito dopo la collocazione in quiescenza. Il quarto periodo del più volte citato comma 9 stabilisce che, “per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione”. Da tale disposizione si ricava allora che detto rapporto può proseguire per la durata di un anno se rientrante nel quarto periodo – ossia se concernente gli incarichi dirigenziali e direttivi – mentre può proseguire sino alla scadenza se riguardante le altre nomine (incarichi di studio e di consulenza o cariche in organi di governo delle amministrazioni).