Nella Delibera n. 28 del 31 gennaio 2019 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha chiesto un parere sull’ambito di applicabilità dell’art. 9, comma 5 del Dl. n. 95/2012, il quale disciplina il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di conferire incarichi retribuiti a lavoratori pubblici e privati in quiescenza. La Sezione rileva che la ratio della disposizione citata si collega al “carattere limitato delle risorse pubbliche”, che “giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva – e modellata su un parametro prevedibile e certo – delle risorse che l’Amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni”. Quindi, la possibilità da parte di un Ente pubblico territoriale, quale il Comune, di conferire cariche in Organi di governo di Enti e Società controllate a soggetti titolari di pensione è consentita solo nel caso in cui l’incarico de quo sia a titolo gratuito. È infatti vietata la corresponsione di un compenso a soggetti collocati in quiescenza. E’ evidente che la modifica di status del soggetto incaricato (da dipendente a pensionato) nel corso dell’espletamento del mandato e, quindi, la “sopravvenienza” di una situazione giuridica diversa rispetto a quella inizialmente considerata all’atto del conferimento dell’incarico, determina l’obbligo di applicare la normativa prevista per lo status sopravvenuto, con la medesima decorrenza e col prescritto regime di gratuità.