Incentivi per funzioni tecniche: condizioni per l’erogazione

Nella Delibera n. 1 del 7 gennaio 2019 della Corte dei conti Veneto, un Comune chiede un parere sugli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016. In particolare, l’Ente in questione, nel premettere che l’incentivo per le funzioni tecniche può essere erogato solo per i servizi e le forniture per i quali è stato nominato il Direttore dell’esecuzione, chiede se tale incentivo spetti anche per le altre figure individuate e coinvolte nelle procedure, oltre al Direttore dell’esecuzione. La Sezione chiarisce che tali compensi non sono rivolti indiscriminatamente al personale dell’Ente, ma mirati a coloro che svolgono particolari funzioni (“tecniche”) nell’ambito di specifici procedimenti e ai loro collaboratori. Si tratta quindi di una platea ben circoscritta di possibili destinatari, accomunati dall’essere incaricati dello svolgimento di funzioni rilevanti nell’ambito di attività espressamente e tassativamente previste dalla legge. Inoltre, la Sezione rileva che per l’erogazione degli incentivi l’Ente deve munirsi di un apposito Regolamento, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul “Fondo” e la sede idonea per circoscrivere dettagliatamene le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogate. Conclusivamente, affinché possa procedersi legittimamente all’erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche a favore dei dipendenti dell’Amministrazione comunale devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

– l’Ente deve avere adottato idoneo Regolamento il quale dovrà prevedere tra l’altro la delimitazione del concetto di “collaboratore” in stretto collegamento funzionale alle attività da svolgere nell’ambito dei singoli procedimenti;

– le risorse finanziarie del “Fondo” costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, dovranno essere ripartite, per ciascuna opera/lavoro, servizio, e fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;

– la disposizione di cui all’art. 113, comma 2 si applica agli appalti relativi a servizi o forniture esclusivamente nel caso in cui sia stato nominato il Direttore dell’esecuzione.

Corte dei conti Veneto – Delibera n. 1 del 7 gennaio 2019[1]

Endnotes:
  1. Corte dei conti Veneto – Delibera n. 1 del 7 gennaio 2019: https://www.entilocali-online.it/wp-content/uploads/2019/01/Corte-dei-conti-Veneto-Delibera-n.-1-del-7-gennaio-2019.doc