Incentivi per funzioni tecniche: necessaria la gara

Nella Delibera n. 28 dell’8 giugno 2018 della Corte dei conti Marche, viene chiesto un parere sugli incentivi per funzioni tecniche, disciplinati dall’art. 113 del Dlgs. n. 50/16.

La Sezione rileva che dalla lettura della disposizione normativa sopra richiamata emerge chiaramente che presupposto necessario e ineludibile per procedere all’accantonamento di risorse finanziarie nell’apposito fondo da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche, previa adozione di apposito regolamento, sia la presenza di una “gara”. In mancanza di una gara, l’art. 113, comma 2, del Dlgs. n. 50/16, non prevede l’accantonamento delle risorse e, conseguentemente, la relativa distribuzione. Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge o il Regolamento dell’ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa. La stessa disciplina si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il Direttore dell’esecuzione. Dunque, si deve escludere dagli incentivi per funzioni tecniche qualsiasi fattispecie non espressamente indicata dall’art. 113, comma 2, del Dlgs. n. 50/16. Solo in presenza di una procedura di gara o in generale di una procedura competitiva si può accantonare il fondo che viene successivamente ripartito sulla base di un Regolamento adottato dall’Amministrazione. Le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all’incentivazione.

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