Incentivi per funzioni tecniche: non sono assoggettabili ai limiti del salario accessorio

Incentivi per funzioni tecniche: non sono assoggettabili ai limiti del salario accessorio

Nella Delibera n. 17 del 24 gennaio 2019 della Corte dei conti Veneto, viene chiesto un chiarimento sull’attuale assoggettabilità o meno degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016 ai limiti del salario accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, a seguito dell’intervenuto art. 1, comma 526, della Legge n. 205/2017. La Sezione pone in evidenza che la Delibera n. 6/2018 della Sezione Autonomie chiarisce che “gli incentivi per funzioni tecniche non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, avendo il Legislatore, con l’introduzione all’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016 dell’art. 5-bis, voluto considerare la spesa per lavori, servizi e forniture in modo globale, ovvero comprensiva anche delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici i quali, previsti da una legge speciale, esulano così dalle regole degli emolumenti accessori aventi fonte nei contratti collettivi”.

Ovviamente l’erogazione degli incentivi di che trattasi resta subordinata ai vincoli di contenimento espressamente previsti dall’art. 113, con particolare riferimento al rispetto dei tetti (2% dell’importo posto a base di gara e 50% del trattamento economico complessivo per gli incentivi spettanti al singolo dipendente) ed alla previa emanazione del Regolamento di cui al comma 3 del citato art. 113, che definisce criteri e modalità per la corresponsione delle somme di che trattasi, e che quindi costituisce indispensabile presupposto della liquidazione.

Infine, la Sezione si esprime sulla legittimità della liquidazione di somme accantonate prima della adozione del Regolamento, affermando come l’irretroattività del Regolamento “[…] non preclude […] la ripartizione delle risorse in precedenza accantonate e ciò rende legittimo l’accantonamento, in misura ovviamente conforme al limite normativo, nelle more dell’adozione di tale atto”.


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