Incentivi per attività tecniche relative ad opere pubbliche: i limiti alla luce del nuovo “Codice degli Appalti”

Nella Delibera n. 184 del 5 luglio 2016 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco chiede, se alla luce del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lett. e), e dell’art. 113 del Dlgs. n. 50/16, sia possibile prevedere nell’apposito Regolamento una forma di incentivazione almeno per le attività relative alla direzione lavori e del collaudo per opere pubbliche derivanti da convenzioni urbanistiche sottoscritte con soggetti privati per opere di urbanizzazione che implicano comunque l’approvazione dei relativi progetti da parte degli Organi collegiali comunali.
Quindi, in sostanza, l’Amministrazione locale istante chiede se il Regolamento comunale possa prevedere che possano godere degli incentivi previsti dall’art. 113 del Dlgs. n. 50/16 anche in favore dei “Tecnici interni” che svolgono attività di direzione lavori e di collaudo per lavori pubblici realizzati “da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso”. La Sezione statuisce che, alla luce del tenore letterale dell’art. 113 del Dlgs. n. 50/16, gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione lavori o di collaudo quando dette attività sono connesse a “lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del Dpr. n. 380/01, e dell’art. 28, comma 5, della Legge n. 1150/42, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione”.
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