Incentivi per funzioni tecniche: non sono spesa di personale ai fini del computo delle facoltà assunzionali

by Redazione | 10/06/2021 11:19

Nella Delibera n. 73 del 7 maggio 2021 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco chiede:

– se, secondo il Principio contabile di prevalenza della sostanza sulla forma, la spesa riguardante gli incentivi tecnici rientri tra la spesa di personale da considerare nel rapporto tra media delle entrate e spesa di personale per determinare la capacità assunzionale degli Enti Locali;

– se, in caso di risposta affermativa al punto precedente, considerato che, secondo la nuova normativa, i Comuni mediani come quello istante, con un rapporto entrate correnti/spesa di personale compreso fra il valore soglia medio e il valore soglia superiore (o “valore soglia di rientro della maggiore spesa”), devono mantenere sotto controllo e quindi costante detto rapporto, non potendolo incrementare rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato, sono tenuti a liquidare gli incentivi per le funzioni tecniche anche nel caso in cui questo determinerebbe l’incremento di tale rapporto.

La Sezione ritiene che si debba dare risposta negativa al primo quesito e che le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscano spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la nuova normativa dell’art. 33 comma 2 del Dl. n. 34/2019.

Il secondo quesito risulta assorbito dalla risposta al primo. In particolare, la Sezione osserva che la fattispecie prospettata dal Comune riguarda la natura degli incentivi tecnici, per i quali il comma 5-bis dell’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016 stabilisce che “(g)li incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”. Nelle forme dettagliate dallo stesso art. 113, gli incentivi tecnici traggono origine dagli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, nei limiti previsti dal comma 2, e ad essi vanno considerati legati, non sussistendo una specifica spesa per il personale in assenza di appalti e degli stanziamenti ad essi relativi. L’inserimento del comma 5-bis ad opera dell’art. 1, comma 526 della Legge n. 205/2017 è l’elemento importante che è stato oggetto di approfondimento da parte della Sezione delle Autonomie che, proprio per la prescrizione specifica, stabilisce nella sua Delibera n. 6/2018 “una diretta corrispondenza tra incentivo ed attività compensate in termini di prestazioni sinallagmatiche, nell’ambito dello svolgimento di attività tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivolte alla realizzazione di specifiche procedure. L’avere correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all’importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell’opera, àncora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale.” Al tempo stesso, si rileva che “tali compensi non sono rivolti indiscriminatamente al personale dell’Ente, ma mirati a coloro che svolgono particolari funzioni (‘tecniche’) nell’ambito di specifici procedimenti e ai loro collaboratori. La conclusione della suddetta Delibera della Sezione delle Autonomie è riassunta nel seguente Principio di diritto: “gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della Legge n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli Enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017”.

La Sezione aggiunge che il Decreto del Ragioniere generale dello Stato 1° agosto 2019 ha aggiornato gli Allegati al Dlgs. n. 118/2011, aggiungendo, al paragrafo 5.2, lett. a), una particolare rappresentazione contabile per gli incentivi tecnici. Esso recita infatti che “gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel Titolo II della spesa ove si tratti di opere, o nel Titolo I, nel caso di servizi e forniture. L’impegno è registrato, con imputazione all’esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al ‘Fondo’ delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell’art. 113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 ‘Rimborsi e altre entrate correnti’, Categoria 3059900 ‘Altre entrate correnti n.a.c.’, voce del Piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 ‘Fondi incentivanti il personale’. La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il ‘Fondo per la contrattazione integrativa’, nel rispetto dei Principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall’accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.

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